Art. 28. 
Amministrazione  straordinaria  di  succursali  di   enti   creditizi
                           extracomunitari 
  1.  Nel  caso  di  amministrazione  straordinaria  di   succursali,
stabilite  nel  territorio  della  Repubblica,  di   enti   creditizi
extracomunitari,  i  commissari  straordinari  e   il   comitato   di
sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i  poteri
degli organi amministrativi e di controllo  dell'ente  creditizio  di
appartenenza. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli da 57 a 66 della legge bancaria.