Art. 28. Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi extracomunitari 1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi extracomunitari, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi amministrativi e di controllo dell'ente creditizio di appartenenza. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 57 a 66 della legge bancaria.