Art. 29. 
Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi autorizzati  in
                               Italia 
  1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove
operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali nei confronti di
enti creditizi autorizzati in Italia, per violazioni di  disposizioni
legislative,  amministrative  o  statutarie,  per  irregolarita'   di
gestione,  ovvero,  nel  caso  di  succursali   di   enti   creditizi
extracomunitari, anche per insufficienza di fondi.