Art. 29. Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi autorizzati in Italia 1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali nei confronti di enti creditizi autorizzati in Italia, per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, per irregolarita' di gestione, ovvero, nel caso di succursali di enti creditizi extracomunitari, anche per insufficienza di fondi.