Art. 3. Raccolta del risparmio 1. Ai fini del presente decreto e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dagli enti creditizi. 3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso propri soci e propri dipendenti; b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e controllate da una stessa controllante; c) tramite enti creditizi ed enti, sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria. 4. Il divieto del comma 2 non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle societa' per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata nei limiti stabiliti dal CICR, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 2. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata. Sono in ogni caso precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento; e) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.