Art. 3. 
                       Raccolta del risparmio 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  e'  raccolta  del   risparmio
l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma  di
depositi sia sotto altra forma. 
  2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti
diversi dagli enti creditizi. 
  3.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con  riguardo
all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base  ai  quali
non  costituisce  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico  quella
effettuata: 
    a) presso propri soci e propri dipendenti; 
    b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'art.  2359  del  codice  civile  e  controllate  da  una  stessa
controllante; 
    c)  tramite  enti  creditizi  ed  enti,  sottoposti  a  forme  di
vigilanza  prudenziale,  che  svolgono   attivita'   assicurativa   o
finanziaria. 
  4. Il divieto del comma 2 non si applica: 
    a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai  quali
aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici  ai  quali
la raccolta del risparmio e'  consentita  in  base  agli  ordinamenti
nazionali degli Stati comunitari; 
    b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri  abilitati  da
speciali disposizioni del diritto italiano; 
    c) alle societa' per azioni e in accomandita per  azioni  per  la
raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni; 
    d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in  un  mercato
regolamentato per la raccolta effettuata  nei  limiti  stabiliti  dal
CICR, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente  a  fini  di
tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita  dall'art.  2.
Il CICR, su  proposta  formulata  dalla  Banca  d'Italia  sentita  la
CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata  e  di  taglio,
dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata.  Sono
in ogni caso precluse la raccolta di fondi a vista e  ogni  forma  di
raccolta  collegata  all'emissione  o  alla  gestione  di  mezzi   di
pagamento; 
    e) agli enti sottoposti a  forme  di  vigilanza  prudenziale  che
svolgono attivita' assicurativa o finanziaria,  per  la  raccolta  ad
essi specificamente consentita da disposizioni di legge.