Art. 30. 
  Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi comunitari 
  1. In caso di violazione da  parte  di  enti  creditizi  comunitari
delle disposizioni relative alle succursali  o  alla  prestazione  di
servizi nel territorio  della  Repubblica,  la  Banca  d'Italia  puo'
ordinare che l'ente ponga termine a  tali  irregolarita'  e,  se  del
caso, ne  da'  comunicazione  all'autorita'  competente  dello  Stato
membro  in  cui  ha  sede   l'ente   creditizio   per   i   necessari
provvedimenti. 
  2. Ove manchino o risultino inefficaci i provvedimenti indicati  al
comma 1 ovvero nel caso in  cui  le  irregolarita'  commesse  possano
pregiudicare interessi generali o nei casi di urgenza per  la  tutela
delle ragioni dei depositanti, la Banca  d'Italia  adotta  le  misure
necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni e la chiusura della succursale.  La  Banca  d'Italia  puo'
inoltre  promuovere  la  liquidazione  coatta  amministrativa   della
succursale nel caso in cui all'ente  creditizio  sia  stata  revocata
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' creditizia.