Art. 32. 
                        Denominazioni abusive 
  1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo  o
comunicazione rivolta al pubblico,  delle  parole  "banca",  "banco",
"cassa di credito  cooperativo",  "credito",  "risparmio"  ovvero  di
altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a  trarre
in  inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento  dell'attivita'
bancaria e' vietato a soggetti diversi dagli enti creditizi. 
  2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui le
parole e le locuzioni indicate al comma 1 possono  essere  utilizzate
da soggetti diversi dagli enti creditizi,  sempreche'  tali  soggetti
siano  sottoposti  a  controlli   amministrativi   ovvero   ricorrano
circostanze di fatto tali da escludere che il pubblico  possa  essere
tratto in inganno sull'attivita' svolta. 
  3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito  con  la
multa da lire due milioni a lire venti milioni.