Art. 33. Sanzioni applicabili ad amministratori, componenti di organi di controllo e dipendenti 1. Per l'inosservanza delle norme degli articoli 10, commi 2 e 3, 20, 22, 23, 24, 42, commi 4 e 5, 49, comma 4, del presente decreto o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nonche' dei dipendenti. 2. La medesima sanzione si applica ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione dell'art. 37, terzo comma, della legge bancaria, delle norme e delle disposizioni indicate al comma 1 o per non aver vigilato affinche' fossero osservate da altri. 3. Gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. 4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Ovunque siano richiamati gli articoli 87 e 88 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo.