Art. 33. 
Sanzioni applicabili  ad  amministratori,  componenti  di  organi  di
                       controllo e dipendenti 
  1. Per l'inosservanza delle norme degli articoli 10, commi 2  e  3,
20, 22, 23, 24, 42, commi 4 e 5, 49, comma 4, del presente decreto  o
delle relative disposizioni generali o  particolari  impartite  dalla
Banca d'Italia e' applicabile la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da lire un  milione  a  lire  cinquanta  milioni  nei  confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni  di  amministrazione  o  di  direzione
nonche' dei dipendenti. 
  2. La  medesima  sanzione  si  applica  ai  soggetti  che  svolgono
funzioni di controllo per la violazione dell'art.  37,  terzo  comma,
della legge bancaria, delle norme e delle  disposizioni  indicate  al
comma 1 o per non aver vigilato affinche' fossero osservate da altri. 
  3. Gli enti ai quali appartengono i responsabili  delle  violazioni
rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il
diritto di regresso verso i responsabili. 
  4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,  n.
689. 
  5. Ovunque siano richiamati  gli  articoli  87  e  88  della  legge
bancaria si intende richiamato il presente articolo.