Art. 36. Obbligazioni degli esponenti aziendali 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'ente che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. 2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una societa' del gruppo creditizio per le obbligazioni e per gli atti indicati al comma 1, posti in essere con la societa' medesima o altra societa' o un ente creditizio del gruppo. In tali casi, l'obbligazione o l'atto sono deliberati con le modalita' previste dal comma 1 dagli organi della societa' contraente e con l'assenso della capogruppo. 3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punita a norma dell'art. 2624, comma 1, del codice civile.