Art. 36. 
               Obbligazioni degli esponenti aziendali 
  1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
enti creditizi non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura  o
compiere atti di compravendita, direttamente  o  indirettamente,  con
l'ente  che  amministra,  dirige   o   controlla,   se   non   previa
deliberazione dell'organo di amministrazione presa  all'unanimita'  e
col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. 
  2. Le  medesime  disposizioni  si  applicano  anche  a  chi  svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo  in  una  societa'
del gruppo creditizio per le obbligazioni e per gli atti indicati  al
comma 1, posti in essere con la societa' medesima o altra societa'  o
un ente creditizio del gruppo. In tali casi, l'obbligazione o  l'atto
sono deliberati con le modalita' previste dal comma  1  dagli  organi
della societa' contraente e con l'assenso della capogruppo. 
  3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2  e'  punita  a
norma dell'art. 2624, comma 1, del codice civile.