Art. 37. 
                  Mendacio bancario e falso interno 
  1. E' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a
lire dieci milioni, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte
dal codice penale  e  da  altre  leggi,  chi,  al  fine  di  ottenere
concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o  di
mutare le condizioni alle quali  il  credito  venne  prima  concesso,
fornisce dolosamente a enti creditizi  notizie  o  dati  falsi  sulla
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
delle aziende comunque interessate alla concessione del credito. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  chi  svolge
funzioni di amministrazione o di direzione nonche'  i  dipendenti  di
enti creditizi che, al fine di  concedere  o  far  concedere  credito
ovvero di mutare le condizioni alle  quali  il  credito  venne  prima
concesso  ovvero  di  evitare  la  revoca   del   credito   concesso,
consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di  cui  sono  a
conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o  dati  falsi
sulla costituzione  o  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  e
finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.