Art. 38. 
                        Aggiotaggio bancario 
  1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o
tendenziose riguardanti enti creditizi,  atte  a  turbare  i  mercati
finanziari o a indurre  il  panico  nei  depositanti,  o  comunque  a
menomare la fiducia del pubblico, e' punito  con  le  pene  stabilite
dall'art. 501 del codice penale.