Art. 38. Aggiotaggio bancario 1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti enti creditizi, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale.