Art. 39. 
                 Tutela dell'attivita' di vigilanza 
  1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
enti creditizi o in societa' finanziarie capogruppo ed espone,  nelle
comunicazioni alla Banca d'Italia,  fatti  non  rispondenti  al  vero
sulle condizioni economiche degli enti e delle  societa'  medesimi  o
nasconde, in tutto  o  in  parte,  fatti  concernenti  le  condizioni
stesse,  al  fine  di  ostacolare  l'esercizio  delle   funzioni   di
vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato  piu'
grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da  lire
due milioni a lire venti milioni. 
  2. Fuori dei casi indicati al  comma  1,  chi  svolge  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo in  enti  creditizi,  societa'
finanziarie capogruppo o altre  societa'  sottoposte  alla  vigilanza
della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e' punito
con l'arresto fino a un anno e  con  l'ammenda  da  lire  venticinque
milioni a lire cento milioni.