Art. 39. Tutela dell'attivita' di vigilanza 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi o in societa' finanziarie capogruppo ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche degli enti e delle societa' medesimi o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi indicati al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, societa' finanziarie capogruppo o altre societa' sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.