Art. 4. 
              Obbligazioni emesse dagli enti creditizi 
  1. Gli enti creditizi  possono  emettere  obbligazioni,  quando  lo
statuto lo prevede. 
  2. L'emissione e' deliberata dal consiglio di amministrazione.  Non
si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412,  2413,  comma  1,  n.  3,
2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, ne' l'art.  21
della legge 4 giugno 1985, n. 281. 
  3. Resta ferma la disciplina prevista  dal  codice  civile  per  le
obbligazioni convertibili. 
  4. Le obbligazioni possono essere stanziate in anticipazione presso
la Banca d'Italia. 
  5. L'emissione  delle  obbligazioni  e'  disciplinata  dalla  Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR.