Art. 4. Obbligazioni emesse dagli enti creditizi 1. Gli enti creditizi possono emettere obbligazioni, quando lo statuto lo prevede. 2. L'emissione e' deliberata dal consiglio di amministrazione. Non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, comma 1, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, ne' l'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281. 3. Resta ferma la disciplina prevista dal codice civile per le obbligazioni convertibili. 4. Le obbligazioni possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia. 5. L'emissione delle obbligazioni e' disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR.