Art. 41. Banche popolari 1. Le banche popolari sono enti creditizi costituiti in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. Le banche popolari possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, a deliberare trasformazioni in societa' per azioni ovvero fusioni da cui risultino societa' per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.