Art. 41. 
                           Banche popolari 
  1. Le banche popolari sono enti creditizi costituiti  in  forma  di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 
  2. Le  banche  popolari  possono  essere  autorizzate  dalla  Banca
d'Italia,  nell'interesse  dei  creditori  ovvero  per  esigenze   di
rafforzamento patrimoniale ovvero a  fini  di  razionalizzazione  del
sistema, a deliberare trasformazioni in societa'  per  azioni  ovvero
fusioni  da  cui  risultino  societa'   per   azioni;   le   relative
deliberazioni assembleari sono assunte con  le  maggioranze  previste
dai rispettivi statuti per  le  modificazioni  statutarie.  E'  fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.