Art. 42. 
                    Casse di credito cooperativo 
  1. Le casse di credito cooperativo sono enti  creditizi  costituiti
in  forma  di  societa'  cooperativa  per  azioni  a  responsabilita'
limitata. 
  2. La denominazione delle casse contiene  l'espressione  "cassa  di
credito  cooperativo",   anche   in   aggiunta   alla   denominazione
precedentemente assunta ai sensi dell'art. 3  del  regio  decreto  26
agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni. 
  3. Il numero minimo dei soci delle casse di credito cooperativo non
puo' essere inferiore a duecento. 
  4. Per essere soci di una cassa e' necessario risiedere, avere sede
ovvero  operare  con  carattere  di  continuita'  nel  territorio  di
competenza della cassa stessa. 
  5. Le casse esercitano il  credito  prevalentemente  a  favore  dei
soci. 
  6. Gli statuti  delle  casse  contengono  le  norme  relative  alle
operazioni attive, alla raccolta  del  risparmio  e  alla  competenza
territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla  Banca
d'Italia. 
  7. Le  casse  possono  essere  autorizzate  dalla  Banca  d'Italia,
esclusivamente nell'interesse dei creditori e ove sussistano  ragioni
di stabilita', a deliberare fusioni con  enti  creditizi  di  diversa
natura da cui risultino banche popolari o  societa'  per  azioni;  le
relative deliberazioni assembleari sono assunte  con  le  maggioranze
previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie. 
  8. Le casse  rurali,  le  casse  artigiane  e  le  casse  rurali  e
artigiane si uniformano a quanto previsto dal presente articolo entro
tre anni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le
relative deliberazioni assembleari sono assunte  con  le  maggioranze
previste dai rispettivi statuti per le  deliberazioni  dell'assemblea
ordinaria. 
  9. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n.  59,  e'
sostituito dal seguente: 
  "3. Alle casse rurali, alle casse artigiane, alle  casse  rurali  e
artigiane e alle  casse  di  credito  cooperativo  si  applicano  gli
articoli 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi  3  e  4,  e  21,
commi 1, 2 e 4, della presente legge.".