Art. 42. Casse di credito cooperativo 1. Le casse di credito cooperativo sono enti creditizi costituiti in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. La denominazione delle casse contiene l'espressione "cassa di credito cooperativo", anche in aggiunta alla denominazione precedentemente assunta ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni. 3. Il numero minimo dei soci delle casse di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. 4. Per essere soci di una cassa e' necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della cassa stessa. 5. Le casse esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. 6. Gli statuti delle casse contengono le norme relative alle operazioni attive, alla raccolta del risparmio e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. 7. Le casse possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, esclusivamente nell'interesse dei creditori e ove sussistano ragioni di stabilita', a deliberare fusioni con enti creditizi di diversa natura da cui risultino banche popolari o societa' per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie. 8. Le casse rurali, le casse artigiane e le casse rurali e artigiane si uniformano a quanto previsto dal presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 9. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente: "3. Alle casse rurali, alle casse artigiane, alle casse rurali e artigiane e alle casse di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1, 2 e 4, della presente legge.".