Art. 44. Monti di credito su pegno di seconda categoria, casse comunali di credito agrario, agenzie di prestito su pegno 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico e le casse comunali di credito agrario devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attivita' creditizia ovvero all'estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine, i monti e le casse che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione. 2. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte al capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Per le agenzie di prestito su pegno i termini previsti dall'art. 6 del citato decreto- legge n. 143 del 1991 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.