Art. 44. 
Monti di credito su pegno di seconda  categoria,  casse  comunali  di
            credito agrario, agenzie di prestito su pegno 
  1. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto i monti di credito su pegno  di  seconda  categoria  che  non
raccolgono risparmio tra il pubblico e le casse comunali  di  credito
agrario  devono  assumere  iniziative  che  portino  alla  cessazione
dell'esercizio dell'attivita' creditizia ovvero all'estinzione  degli
enti stessi. Trascorso tale termine, i  monti  e  le  casse  che  non
abbiano provveduto sono posti in liquidazione. 
  2. Le agenzie  di  prestito  su  pegno  previste  dal  terzo  comma
dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono  sottoposte  al
capo II del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Per le  agenzie  di
prestito su pegno i termini previsti dall'art. 6 del citato  decreto-
legge n. 143 del 1991 decorrono dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.