Art. 45. Attuazione delle norme comunitarie 1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi dell'art. 22 della medesima direttiva.
Nota all'art. 45: - Il testo dell'art. 22 della direttiva 89/646/CEE e' il seguente: "Art. 22. - 1. Sono adottati secondo la procedura prevista al paragrafo 2 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda: - l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato all'art. 18 e figurante in allegato o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; - la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'art. 4 per tener conto degli andamenti economici e monetari; - le materie nelle quali le autorita' competenti devono scambiarsi le informazioni, citate all'art. 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE; - il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunita'; - il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari; - l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni su quelle degli atti ulteriori concernenti gli enti creditizi e le materie connesse. 2. La Commissione e' assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli e' stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure".