Art. 45. 
                 Attuazione delle norme comunitarie 
  1. Nei limiti  dei  poteri  loro  attribuiti  dall'ordinamento,  il
Ministro del tesoro, il CICR  e  la  Banca  d'Italia  recepiscono  le
modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi  dell'art.
22 della medesima direttiva. 
 
           Nota all'art. 45:
             - Il testo dell'art. 22 della direttiva 89/646/CEE e' il
          seguente:
             "Art.  22.  -  1.  Sono  adottati  secondo  la procedura
          prevista  al  paragrafo  2  gli  adattamenti   tecnici   da
          apportare alla presente direttiva per quanto riguarda:
              -  l'ampliamento  del  contenuto dell'elenco menzionato
          all'art. 18 e figurante in allegato o  l'adattamento  della
          terminologia  dell'elenco  per  tener conto dell'evoluzione
          dei mercati finanziari;
              - la  modifica  dell'ammontare  del  capitale  iniziale
          richiesto  all'art.  4  per  tener  conto  degli  andamenti
          economici e monetari;
              - le materie nelle quali le autorita' competenti devono
          scambiarsi le informazioni, citate all'art. 7, paragrafo  1
          della direttiva 77/780/CEE;
              -  il  chiarimento  delle  definizioni,  allo  scopo di
          assicurare   un'applicazione   uniforme   della    presente
          direttiva nella Comunita';
              -  il  chiarimento  delle  definizioni al fine di tener
          conto,   nell'applicazione   della   presente    direttiva,
          dell'evoluzione dei mercati finanziari;
              -  l'adeguamento  della  terminologia e la formulazione
          delle  definizioni   su   quelle   degli   atti   ulteriori
          concernenti gli enti creditizi e le materie connesse.
             2.  La  Commissione e' assistita da un Comitato composto
          dai rappresentanti degli  Stati  membri  e  presieduto  dal
          rappresentante della Commissione.
             Il   rappresentante   della   Commissione  sottopone  al
          Comitato un progetto delle misure da adottare. Il  Comitato
          formula  il suo parere sul progetto entro un termine che il
          Presidente puo'  fissare  in  funzione  dell'urgenza  della
          questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza
          prevista  dall'art.  148,  paragrafo  2  del  trattato  per
          l'adozione delle decisioni che il Consiglio  deve  prendere
          su  proposta  della Commissione. Nelle votazioni in seno al
          Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli
          Stati  membri   la   ponderazione   definita   all'articolo
          precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
             La  Commissione  adotta le misure previste qualora siano
          conformi al parere del Comitato.
             Se le misure previste non sono conformi  al  parere  del
          Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone
          senza  indugio  al  Consiglio  una  proposta in merito alle
          misure da prendere. Il  Consiglio  delibera  a  maggioranza
          qualificata.
             Se  il  Consiglio  non ha deliberato entro un termine di
          tre mesi a  decorrere  dalla  data  in  cui  gli  e'  stata
          sottoposta  la  proposta,  la  Commissione adotta le misure
          proposte, tranne nel  caso  in  cui  il  Consiglio  si  sia
          pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure".