Art. 46. 
                     Regioni a statuto speciale 
  1. Le regioni a statuto speciale alle quali sono  riconosciuti,  in
base alle norme di attuazione dei rispettivi  statuti,  poteri  nelle
materie  disciplinate  dalla  direttiva  89/646/CEE,   provvedono   a
emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, norme di recepimento della direttiva stessa. 
  2. Ferme restando le competenze attribuite agli  organi  regionali,
le norme regionali di recepimento riservano alla Banca d'Italia,  che
esprime un parere vincolante, le valutazioni  rilevanti  ai  fini  di
vigilanza previste dagli articoli 9, comma 1,  21,  comma  1,  e  25,
comma 1. 
  3. Le norme dettate dagli articoli 6, commi 3, 10,  13  e  14  sono
inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia'  emanate.
Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali
nella materia disciplinata dall'art. 10. 
 
          Nota all'art. 46:
             -   La   direttiva  89/646/CEE  e'  citata  in  nota  al
          preambolo.