Art. 46. Regioni a statuto speciale 1. Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 89/646/CEE, provvedono a emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva stessa. 2. Ferme restando le competenze attribuite agli organi regionali, le norme regionali di recepimento riservano alla Banca d'Italia, che esprime un parere vincolante, le valutazioni rilevanti ai fini di vigilanza previste dagli articoli 9, comma 1, 21, comma 1, e 25, comma 1. 3. Le norme dettate dagli articoli 6, commi 3, 10, 13 e 14 sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 10.
Nota all'art. 46: - La direttiva 89/646/CEE e' citata in nota al preambolo.