Art. 47. 
        Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale 
 1.  I  provvedimenti  aventi  carattere  generale,   emanati   dalle
autorita' creditizie ai sensi del presente decreto,  sono  pubblicati
nel "Bollettino" previsto dall'art. 105 della legge bancaria  nonche'
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   quando   le
disposizioni in  essi  contenute  sono  destinate  anche  a  soggetti
diversi da quelli sottoposti a vigilanza.