Art. 47. Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale 1. I provvedimenti aventi carattere generale, emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto, sono pubblicati nel "Bollettino" previsto dall'art. 105 della legge bancaria nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.