Art. 48. Disposizioni applicabili agli enti creditizi e alle societa' finanziarie comunitari che esercitano attivita' di intermediazione mobiliare. 1. Agli enti creditizi comunitari e alle societa' finanziarie indi- cate nell'art. 15, che in base al presente decreto esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari nonche' quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1. 2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1. 3. Con le modalita' previste nel comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita' particolari di adempimento che siano giustificate dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla loro particolare struttura soggettiva od operativa.