Art. 48. 
Disposizioni  applicabili  agli  enti  creditizi  e   alle   societa'
finanziarie comunitari che esercitano  attivita'  di  intermediazione
mobiliare. 
  1. Agli enti creditizi comunitari e alle societa' finanziarie indi-
cate nell'art. 15, che in base al  presente  decreto  esercitano  nel
territorio della Repubblica attivita' di  intermediazione  mobiliare,
si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione
e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari
nonche' quelle concernenti la vigilanza della CONSOB  previste  dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1. 
  2. La CONSOB e la  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1  del  1991,
stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria  in  materia,
le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili  ai
soggetti indicati nel comma 1. 
  3. Con le modalita' previste nel comma 2,  la  CONSOB  e  la  Banca
d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma  1  deroghe
all'osservanza degli obblighi previsti dal presente  articolo  ovvero
stabilire modalita' particolari di adempimento che siano giustificate
dall'esistenza   di   obblighi   equivalenti   nell'ordinamento    di
appartenenza oppure dalla loro particolare  struttura  soggettiva  od
operativa.