Art. 5. Altre attivita' degli enti creditizi 1. Gli enti creditizi, oltre all'attivita' bancaria, possono esercitare, quando lo statuto lo consente, una o piu' delle altre attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento. 2. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, per i fondi comuni di investimento mobiliare, dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, per le societa' di investimento a capitale variabile.