Art. 5. 
                Altre attivita' degli enti creditizi 
  1.  Gli  enti  creditizi,  oltre  all'attivita'  bancaria,  possono
esercitare, quando lo statuto lo consente, una  o  piu'  delle  altre
attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento. 
  2. Restano ferme le disposizioni  previste  dalla  legge  23  marzo
1983, n. 77, e  successive  modificazioni,  per  i  fondi  comuni  di
investimento mobiliare,  dalla  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  per
l'esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare e dal decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, per le societa' di investimento a
capitale variabile.