Art. 6. 
              Finanziamenti regolati da leggi speciali 
  1. Gli enti creditizi possono  esercitare,  quando  lo  statuto  lo
consente,  le  attivita'  di  finanziamento  disciplinate  da   leggi
riguardanti determinati settori,  categorie  di  istituti  o  singoli
istituti di credito. 
  2. Ai finanziamenti  si  applicano  integralmente  le  disposizioni
delle leggi indicate al comma 1, ivi comprese  quelle  relative  alle
misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 
  3.  Gli  enti  creditizi  nazionali  ed  esteri   possono   erogare
finanziamenti agevolati purche' questi siano previsti da leggi, siano
regolati   da   convenzione   con   l'amministrazione   che   dispone
l'agevolazione e rientrino tra le  attivita'  che  gli  enti  possono
svolgere in via ordinaria.