Art. 6. Finanziamenti regolati da leggi speciali 1. Gli enti creditizi possono esercitare, quando lo statuto lo consente, le attivita' di finanziamento disciplinate da leggi riguardanti determinati settori, categorie di istituti o singoli istituti di credito. 2. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi indicate al comma 1, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 3. Gli enti creditizi nazionali ed esteri possono erogare finanziamenti agevolati purche' questi siano previsti da leggi, siano regolati da convenzione con l'amministrazione che dispone l'agevolazione e rientrino tra le attivita' che gli enti possono svolgere in via ordinaria.