Art. 7. 
             Attivita' di vigilanza della Banca d'Italia 
  1. La Banca d'Italia  determina  e  rende  pubblici  previamente  i
principi e i criteri dell'attivita' di vigilanza. 
  2. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini  fissati  da
disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua
il responsabile del procedimento, indica i motivi delle  decisioni  e
pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge  8  agosto  1990,  n.
241, intendendosi attribuiti al Governatore della  Banca  d'Italia  i
poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti  da
dette disposizioni. 
  3.  La  Banca   d'Italia   pubblica   annualmente   una   relazione
sull'attivita' di vigilanza. 
  4.  Contro  i   provvedimenti   adottati   dalla   Banca   d'Italia
nell'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  ad  essa  attribuiti  dal
presente decreto e' ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia
interesse, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione  o  dalla
pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili,  le  disposizioni
del capo I del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre
1971, n. 1199. 
  5. Il  reclamo  e'  deciso  dal  CICR  previa  consultazione  delle
associazioni di categoria degli enti creditizi, nel caso  in  cui  la
decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse  generale
per la categoria. 
  6. Il CICR stabilisce in via generale, con  propria  deliberazione,
le modalita' per la consultazione di cui al comma 5.