Art. 7. Attivita' di vigilanza della Banca d'Italia 1. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attivita' di vigilanza. 2. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 8 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni. 3. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attivita' di vigilanza. 4. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal presente decreto e' ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 5. Il reclamo e' deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria degli enti creditizi, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria. 6. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalita' per la consultazione di cui al comma 5.