Art. 8. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' 1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati in possesso della Banca d'Italia riguardanti gli enti creditizi, i gruppi creditizi nonche' ogni altra societa' sottoposta alla vigilanza della stessa sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente nonche' quelli previsti dall'art. 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/780/CEE, come modificato dall'art. 16 della direttiva 89/646/CEE. 2. I dipendenti della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la veste di reati. 3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. 4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' dei rispettivi ordinamenti. 5. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorita' competenti negli altri Stati comunitari al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti al controllo degli enti finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, salvo diniego dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni. 6. Restano comunque fermi l'art. 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'art. 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'art. 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49. 7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizioni di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con le autorita' degli Stati extracomunitari competenti al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari. 8. Le facolta' attribuite alla Banca d'Italia dai commi 5 e 7 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e dalle altre autorita' italiane competenti.