Art. 8. 
          Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' 
  1. Tutte le notizie, le informazioni o i  dati  in  possesso  della
Banca d'Italia riguardanti gli enti  creditizi,  i  gruppi  creditizi
nonche' ogni altra societa' sottoposta alla  vigilanza  della  stessa
sono  tutelati  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei  confronti  delle
pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi  i  casi  previsti  dalla
legge per le indagini su  violazioni  sanzionate  penalmente  nonche'
quelli previsti dall'art.  12,  paragrafo  1,  secondo  comma,  della
direttiva 77/780/CEE, come modificato dall'art.  16  della  direttiva
89/646/CEE. 
  2. I dipendenti della Banca d'Italia nell'esercizio delle  funzioni
di vigilanza sono pubblici ufficiali e hanno  l'obbligo  di  riferire
esclusivamente al  Governatore  tutte  le  irregolarita'  constatate,
anche quando assumano la veste di reati. 
  3. I dipendenti della Banca d'Italia  sono  vincolati  dal  segreto
d'ufficio. 
  4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici  forniscono  le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in conformita' dei rispettivi ordinamenti. 
  5.  La   Banca   d'Italia   collabora,   anche   mediante   scambio
d'informazioni,  con  le  autorita'  competenti  negli  altri   Stati
comunitari   al   controllo   degli   enti   creditizi,   finanziari,
assicurativi e dei  mercati  finanziari,  al  fine  di  agevolare  le
rispettive funzioni. Le informazioni ricevute  dalla  Banca  d'Italia
possono  essere  trasmesse  alle  autorita'  italiane  competenti  al
controllo  degli  enti  finanziari,  assicurativi   e   dei   mercati
finanziari, salvo diniego dell'autorita' dello Stato comunitario  che
ha fornito le informazioni. 
  6. Restano comunque fermi l'art. 18, lettere b) e c),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,  n.  138,  l'art.  7,
comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'art.  9,
comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'art. 34
del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49. 
  7. Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione  e  a  condizioni  di
reciprocita' e di equivalenti  obblighi  di  riservatezza,  la  Banca
d'Italia puo' scambiare informazioni con  le  autorita'  degli  Stati
extracomunitari  competenti  al  controllo  degli   enti   creditizi,
finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari. 
  8. Le facolta' attribuite alla Banca d'Italia dai commi 5 e 7  sono
esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e  dalle  altre
autorita' italiane competenti.