Art. 9. Autorizzazione all'attivita' bancaria 1. La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie; c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) ai fini di una gestione sana e prudente, i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 11 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, cosi' come modificati dagli articoli 16 e 17 del presente decreto; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di esperienza e di onorabilita' di cui all'art. 10. 2. Con istruzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la Banca d'Italia determina le procedure per l'autorizzazione all'attivita' bancaria e i termini per adottare i provvedimenti. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di un ente creditizio extracomunitario e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il CICR. L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. 5. Gli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti nell'albo previsto dall'art. 29 della legge bancaria restano autorizzati all'attivita' bancaria.