Art. 9. 
                Autorizzazione all'attivita' bancaria 
  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  l'attivita'   bancaria   quando
ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per  azioni  o  di  societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
    b) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia in  armonia  con  le
disposizioni comunitarie; 
    c)  venga  presentato  un   programma   concernente   l'attivita'
iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
    d) ai fini di una gestione sana e  prudente,  i  partecipanti  al
capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 11 e
sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dagli articoli 27 e 28 della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  cosi'
come modificati dagli articoli 16 e 17 del presente decreto; 
    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo abbiano i requisiti di esperienza e  di  onorabilita'  di
cui all'art. 10. 
  2. Con istruzioni da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana la Banca  d'Italia  determina  le  procedure  per
l'autorizzazione all'attivita' bancaria e i termini  per  adottare  i
provvedimenti. 
  3. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 
 4. Lo stabilimento in Italia  della  prima  succursale  di  un  ente
creditizio extracomunitario e' autorizzato con decreto  del  Ministro
del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito  il
CICR.  L'autorizzazione  e'  comunque  subordinata  al  rispetto   di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). 
L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto  della  condizione
di reciprocita'. 
  5. Gli enti creditizi che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono iscritti nell'albo previsto dall'art. 29 della
legge bancaria restano autorizzati all'attivita' bancaria.