Art. 2. 
            Disposizioni particolari per i grandi rischi 
  1. Le tariffe dei premi per i rischi di cui all'art. 4 del  decreto
legislativo  15  gennaio  1992,  n.  49,  relative  all'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile per i danni  causati  dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti  non  sono  soggette
all'approvazione preventiva, prevista dall'art. 11,  comma  1,  della
legge 24  dicembre  1969,  n.  990,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  2. per i rischi di cui al comma 1 non si applicano le  disposizioni
previste dall'art. 14, comma 2, della citata legge n. 990 del 1969. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per  le
operazioni effettuate nel territorio della Repubblica  dalle  imprese
ivi stabilite. 
 
          Nota agli articoli 1 e 2:
             - Il D.Lgs. n. 49/1992 reca: "Attuazione della direttiva
          n.  88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari  ed  amministrative riguardanti
          l'assicurazione diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita   e   alla  fissazione  delle  disposizioni  volte  ad
          agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di
          servizi e che modifica la diretta n. 73/239/CEE".