Art. 2. Disposizioni particolari per i grandi rischi 1. Le tariffe dei premi per i rischi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sono soggette all'approvazione preventiva, prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. per i rischi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 2, della citata legge n. 990 del 1969. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per le operazioni effettuate nel territorio della Repubblica dalle imprese ivi stabilite.
Nota agli articoli 1 e 2: - Il D.Lgs. n. 49/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la diretta n. 73/239/CEE".