Art. 3. 
     Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295 
  1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni ed integrazioni: 
    a) all'art. 12: 
    il secondo periodo del quarto comma e' sostituito  dal  seguente:
"Essa non e'  altresi'  necessaria  per  l'assicurazione  dei  grandi
rischi,   ad   eccezione   di   quelli   relativi   all'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile per i danni  causati  dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  per  i  quali  e'
prevista la presentazione delle sole condizioni di polizza."; 
    alla fine del primo periodo del quinto  comma  sono  aggiunte  le
seguenti parole: ", ad eccezione dei grandi rischi  per  i  quali  e'
prevista l'approvazione delle sole condizioni di polizza."; 
    b) dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti: 
   "Art. 28-bis (Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio 
dell'attivita' assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di
controllo da parte di imprese aventi la  sede  legale  in  uno  Stato
terzo rispetto alla Comunita' economica europea). - 1.  Il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, in
forma la Commissione della Comunita' economica europea: 
    a)   di   ogni   autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa rilasciata ad una impresa di  assicurazione  controllata
da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla
Comunita' economica europea; 
    b)  di  ogni  autorizzazione  all'acquisizione,   da   parte   di
quest'ultima impresa, di  una  partecipazione  di  controllo  in  una
impresa di assicurazione avente la sede legale nel  territorio  della
Repubblica. 
  2. Se l'autorizzazione  e'  stata  rilasciata  ad  una  impresa  di
assicurazione che si trovi nella situazione di cui  alla  lettera  a)
del comma 1, la struttura  dei  rapporti  di  controllo  deve  essere
specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla
Commissione. 
  Art. 28- ter (Infrazioni al principio  di  reciprocita).  -  1.  Il
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentito
l'ISVAP, informa la Commissione delle  difficolta'  incontrate  dalle
imprese di assicurazione aventi la sede legale nel  territorio  della
Repubblica nell'accesso all'attivita' e nell'esercizio  della  stessa
in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla  Comunita'
economica europea. 
  2. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta: 
    a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa presentata da una impresa di  assicurazione  controllata
da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo; 
    b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione,  da  parte
di questa ultima impresa, di una partecipazione di controllo  in  una
impresa di assicurazione avente la sede legale nel  territorio  della
Repubblica. 
  3. Le competenti  autorita'  nazionali  non  possono  concedere  le
autorizzazioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di tre mesi,
qualora vi sia stata una  decisione  in  tal  senso  da  parte  della
Commissione della Comunita' economica europea. Il suddetto periodo e'
ulteriormente prorogato su conforme deliberazione del Consiglio della
Comunita' economica europea. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla  creazione
di  controllate  da  parte  di  imprese  di  assicurazione   o   loro
controllate   debitamente   autorizzate    nella    Comunita',    ne'
all'acquisizione  di  partecipazione  da  parte  di  tali  imprese  o
controllate in imprese di assicurazione.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  COSTA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  GUARINO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Nota all'art. 3:
             -  La  legge  n.  295/1978  reca:   "Nuove   norme   per
          l'esercizio  delle  assicurazioni  private contro i danni".
          Tale  legge  e'  stata  successivamente  modificata  con  i
          seguenti provvedimenti:
              legge 26 gennaio 1980, n. 13;
              legge 22 ottobre 1986, n. 742;
              legge 9 gennaio 1991, n. 20;
              decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
              decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.