Art. 3. Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295 1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) all'art. 12: il secondo periodo del quarto comma e' sostituito dal seguente: "Essa non e' altresi' necessaria per l'assicurazione dei grandi rischi, ad eccezione di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali e' prevista la presentazione delle sole condizioni di polizza."; alla fine del primo periodo del quinto comma sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione dei grandi rischi per i quali e' prevista l'approvazione delle sole condizioni di polizza."; b) dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti: "Art. 28-bis (Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, in forma la Commissione della Comunita' economica europea: a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciata ad una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea; b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad una impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione. Art. 28- ter (Infrazioni al principio di reciprocita). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficolta' incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attivita' e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta: a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa presentata da una impresa di assicurazione controllata da una impresa avente la sede legale in uno Stato terzo; b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di questa ultima impresa, di una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. 3. Le competenti autorita' nazionali non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di tre mesi, qualora vi sia stata una decisione in tal senso da parte della Commissione della Comunita' economica europea. Il suddetto periodo e' ulteriormente prorogato su conforme deliberazione del Consiglio della Comunita' economica europea. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunita', ne' all'acquisizione di partecipazione da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 3: - La legge n. 295/1978 reca: "Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni". Tale legge e' stata successivamente modificata con i seguenti provvedimenti: legge 26 gennaio 1980, n. 13; legge 22 ottobre 1986, n. 742; legge 9 gennaio 1991, n. 20; decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.