Art. 10. 
  1. I servizi veterinari delle  unita'  sanitarie  locali  procedono
regolarmente ad ispezioni e controlli casuali presso gli stabilimenti
di trasformazione a basso o ad alto rischio e accertano, fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 17: 
    a) il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  in
particolare  per  quanto  riguarda  l'allegato  I  e  l'allegato  II,
capitoli I, II, III; 
    b)  le  condizioni   microbiologiche   dei   prodotti   dopo   il
trattamento; i controlli microbiologici comprendono,  in  particolare
analisi per  quanto  riguarda  le  salmonelle  e  gli  enterobatteri,
conformemente all'allegato II, capitolo III. 
  2. Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi
scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi previsti dalla
normativa comunitaria o, in sua mancanza, da norme internazionalmente
riconosciute. 
  3. Se dalle ispezioni effettuate risulta che non  sono  soddisfatti
tutti i requisiti previsti dal  presente  decreto  sono  adottate  le
misure appropriate;  in  particolare,  nel  caso  in  cui  non  siano
soddisfatte le disposizioni di cui al presente  articolo  per  quanto
riguarda  le  norme   microbiologiche   e   i   tipi   di   controlli
microbiologici, il responsabile dello stabilimento deve: 
    a) notificare immediatamente al servizio veterinario  dell'unita'
sanitaria locale competente tutti i particolari circa la  natura  del
campione e la partita da cui e' stato prelevato; 
    b) trasformare o trasformare nuovamente  la  partita  contaminata
sotto il controllo dell'unita' sanitaria locale competente; 
    c) aumentare la frequenza dei campionamenti e  dei  controlli  di
produzione; 
    d) esaminare i rapporti sulle  materie  prime  corrispondenti  al
campione prodotto o finito; 
    e) procedere ad una adeguata decontaminazione e ripulitura  dello
stabilimento.