Art. 10. 1. I servizi veterinari delle unita' sanitarie locali procedono regolarmente ad ispezioni e controlli casuali presso gli stabilimenti di trasformazione a basso o ad alto rischio e accertano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17: a) il rispetto delle disposizioni del presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'allegato I e l'allegato II, capitoli I, II, III; b) le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento; i controlli microbiologici comprendono, in particolare analisi per quanto riguarda le salmonelle e gli enterobatteri, conformemente all'allegato II, capitolo III. 2. Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi previsti dalla normativa comunitaria o, in sua mancanza, da norme internazionalmente riconosciute. 3. Se dalle ispezioni effettuate risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente decreto sono adottate le misure appropriate; in particolare, nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di controlli microbiologici, il responsabile dello stabilimento deve: a) notificare immediatamente al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui e' stato prelevato; b) trasformare o trasformare nuovamente la partita contaminata sotto il controllo dell'unita' sanitaria locale competente; c) aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione; d) esaminare i rapporti sulle materie prime corrispondenti al campione prodotto o finito; e) procedere ad una adeguata decontaminazione e ripulitura dello stabilimento.