Art. 11. 1. Il Ministero della sanita' compila l'elenco degli stabilimenti riconosciuti idonei alla trasformazione di rifiuti di origine animale all'interno del territorio nazionale. A ciascuno stabilimento e' assegnato un numero ufficiale che permette di individuare se esso trasforma materiale a basso o ad alto rischio, se produce alimenti per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici derivati da rifiuti di origine animale. 2. Il Ministero della sanita' comunica l'elenco di cui al comma 1, e gli aggiornamenti agli altri Stasti membri e alla Commissione delle Comunita' europee.