Art. 11. 
  1. Il Ministero della sanita' compila l'elenco  degli  stabilimenti
riconosciuti idonei alla trasformazione di rifiuti di origine animale
all'interno del territorio  nazionale.  A  ciascuno  stabilimento  e'
assegnato un numero ufficiale che permette  di  individuare  se  esso
trasforma materiale a basso o ad alto rischio,  se  produce  alimenti
per animali familiari o prodotti farmaceutici o tecnici  derivati  da
rifiuti di origine animale. 
  2. Il Ministero della sanita' comunica l'elenco di cui al comma  1,
e gli aggiornamenti agli altri Stasti membri e alla Commissione delle
Comunita' europee.