Art. 14. 
  1.  Gli  allegati  del  presente  decreto,  ed  in  particolare  le
disposizioni relative ai trattamenti  contemplati  nell'allegato  II,
capitolo II, punto 6, lettere a) e c) sono modificate con decreto del
Ministro della sanita' conformemente alle disposizioni comunitarie in
materia. 
  2. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' riconoscere i
cicli di trattamento alternativi approvati dalle Comunita' europee.