Art. 14. 1. Gli allegati del presente decreto, ed in particolare le disposizioni relative ai trattamenti contemplati nell'allegato II, capitolo II, punto 6, lettere a) e c) sono modificate con decreto del Ministro della sanita' conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. 2. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' riconoscere i cicli di trattamento alternativi approvati dalle Comunita' europee.