Art. 15. 
  1.  Fino  all'applicazione   delle   norme   comunitarie   relative
all'importazione di rifiuti di origine  animale  e  di  alimenti  per
animali familiari fabbricati con tali  rifiuti,  il  Ministero  della
sanita' applica a tali importazioni condizioni almeno  equivalenti  a
quelle previste dal presente  decreto,  escluse  quelle  relative  ai
requisiti per il riconoscimento. 
  2. Il Ministero della sanita' ammette all'importazione materiali  a
basso rischio o ad alto rischio di cui all'art. 3, comma  1,  lettere
g), h), ed i), che siano stati preliminarmente trattati  solo  se  il
paese terzo e' in grado di garantire che siano stati sottoposti a  un
trattamento soddisfacente e che rispettino le  norme  microbiologiche
fissate nell'allegato II, capitolo III. 
  3. E' vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f). 
  4. I posti di ispezione frontaliera di cui al decreto  legislastivo
che attua le  direttive  n.  90/675/CEE  e  n.  91/496/CEE  accertano
mediante  controlli  all'importazione  che   vengano   rispettati   i
requisiti minimi previsti dal presente decreto.