Art. 17. 
  1. Gli stabilimenti di trasformazione di materiali ad alto  rischio
esistenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
tenuti a presentare la domanda di riconoscimento al  Ministero  della
sanita' entro centoventi giorni dalla predetta data. 
  2. La domanda di cui al comma 1, deve  essere  corredata  da  copia
delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonche'
da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente  decreto
da realizzare entro  due  anni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda. 
  3. Gli stabilimenti di  cui  al  comma  1,  possono  continuare  ad
esercitare la propria attivita' a condizione che  abbiano  presentato
la domanda nei termini e nei modi di cui al comma 2 e che i  prodotti
ottenuti siano conformi ai requisiti dell'allegato II, capitolo III e
controllati conformemente all'art. 9. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si  applicano  altresi'
agli stabilimenti di trasformazione  di  materiali  a  basso  rischio
salvo che per  il  termine  di  presentazione  della  domanda  e  del
progetto di adeguamento che sono fissati rispettivamente nel  termine
di giorni novanta dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e di anni uno dalla data di presentazione della domanda. 
  5. Agli stabilimenti autorizzati  alla  fabbricazione  di  prodotti
farmaceutici,  tecnici  o  di  alimenti  per  animali  familiari   si
applicano le disposizioni previste dal comma 4. 
  6.  Il  Ministero  della  sanita'   provvede   sulla   domanda   di
riconoscimento degli stabilimenti esistenti di cui ai commi 1, 4 e 5,
entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione a cura
dell'interessato della realizzazione del progetto di adeguamento. 
  7. Trascorso il termine di cui al comma  6,  il  riconoscimento  si
intende rifiutato.