Art. 18. 
  1. Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali
ad alto rischio senza aver  ottenuto  il  preventivo  riconoscimento,
previsto dall'art. 4, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato  o
revocato e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino
a lire 100 milioni. 
  2. Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali
a basso rischio nei casi previsti dall'art. 5 senza aver ottenuto  il
preventivo  riconoscimento,  ovvero   con   riconoscimento   sospeso,
rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino ad un  anno  o  con
l'ammenda sino a lire 100 milioni. 
  3. Chi effettua l'attivita' di raccolta e trasporto di materiali  a
basso ed alto  rischio  in  violazione  delle  prescrizioni  tecniche
stabilite  dall'art.  8,  comma  1,  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa pecunaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 
  4. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 9 e' punito con
la sanzione amministrativa pecunaria da lire  2  milioni  a  lire  12
milioni.