Art. 18. 1. Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali ad alto rischio senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, previsto dall'art. 4, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. 2. Chi inizia l'attivita' di raccolta e trasformazione di materiali a basso rischio nei casi previsti dall'art. 5 senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. 3. Chi effettua l'attivita' di raccolta e trasporto di materiali a basso ed alto rischio in violazione delle prescrizioni tecniche stabilite dall'art. 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni.