Art. 4. 
  1. Il Ministro della sanita' riconosce gli stabilimenti  incaricati
della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio a
condizione che: 
    a) siano conformi ai requisiti di cui all'allegato  II,  capitolo
I; 
    b)  provvedano  a  che  l'attivita'   di   raccolta,   trasporto,
trattamento, trasformazione e relative  operazioni  di  magazzinaggio
dei  materiali  siano  coformi  all'allegato  I  e  all'allegato  II,
capitolo II; 
    c) i prodotti ottenuti dalla  trasformazione  siano  conformi  ai
requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. 
  2. La domanda per ottenere  il  riconoscimento,  da  presentare  al
Ministero della sanita', e' corredata da copia  delle  autorizzazioni
necessarie ai sensi delle leggi vigenti. 
  3. Il riconoscimento costituisce condizione per  l'esercizio  delle
attivita' di cui al comma 1, ed  e'  sospeso  quando  non  sono  piu'
rispettati i requisiti di cui al predetto comma. 
  4. Il Ministro, della sanita' puo' individuare uno stabilimento  di
trasformazione ad alto rischio situato  in  un  altro  Stato  membro,
previo accordo con detto Stato membro o consentire  che  altro  Stato
membro lo individui nel territorio nazionale.