Art. 5. 
  1. I materiali a  basso  rischio  devono  essere  trattati  in  uno
stabilimento di trasformazione riconosciuto a basso o  alto  rischio,
in una fabbrica di alimenti  per  animali  familiari  o  di  prodotti
farmaceutici   o   tecnici,   oppure   essere   eliminati    mediante
incenerimento o sotterramento conformemente all'art. 3, commi 3 e 4. 
  2. Oltre a quelli di cui all'art.  2,  punto  3,  sono  considerati
materiali a nasso rischio: 
    a) cuoi, pelli,  zoccoli,  penne,  piume,  lana,  pelame,  carne,
sangue  e  prodotti  analoghi  nella  preparazione  di  alimenti  per
animali; 
    b) il pesce catturato in alto mare e destinato alla produzione di
farina di pesce; 
    c) le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che
fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano. 
  3. Devono essere considerati  come  materiali  ad  alto  rischio  i
miscugli di materiali a basso rischio trattati insieme  ai  materiali
ad alto rischio. 
  4. In caso di trattamento di  materiale  a  basso  rischio  in  una
fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici
o tecnici la competente autorita' sanitaria locale puo'  imporre  che
la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento  di  tale  materiale
abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. 
  5. La farina di pesce  prodotta  da  stabilimenti  che  ricevono  e
trasformano esclusivamente materiali a basso rischio  destinati  alla
produzione di farina di pesce deve soddisfare  ai  requisiti  di  cui
all'allegato II, capitolo III. 
  6.  Il  Ministro  della  sanita'  riconosce  gli  stabilimenti   di
trasformazione a basso rischio a condizione che gli stessi: 
    a) siano conformi ai requisiti di cui all'allegato  II,  capitolo
I; 
     b)  provvedano  a  che  l'attivita'  di   raccolta,   trasporto,
trattamento, trasformazione e relative  operazioni  di  magazzinaggio
dei materiali, siano  conformi  all'allegato  I  e  all'allegato  II,
capitolo II; 
    c) facciano in modo che i prodotti ottenuti dalla  trasformazione
siano conformi i requisiti di cui all'allegato II, capitolo III. 
  7. Il riconoscimento costituisce condizione per  l'esercizio  delle
attivita' di cui al comma 6 ed  e'  sospeso  quando  non  siano  piu'
rispettati i requisiti di cui al predetto comma. 
  8. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso rischio per la
preparazione  di  alimenti  per  animali   familiari,   di   prodotti
farmaceutici o tecnici, autorizzati ai  sensi  delle  vigenti  leggi,
sono riconosciuti  dal  Ministero  della  sanita'  a  condizione  che
soddisfino i seguenti requisiti: 
    a) essere  attrezzati  in  modo  adeguanto  per  immagazzinare  e
trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale; 
    b) disporre di impianti adeguati per provvedere alla  distruzione
dei rifiuti greggi di origine animale non utilizzabili rimanenti dopo
la produzione di alimenti per animali familiari, di prodotti  tecnici
o farmaceutici, o per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di
trasformazione o ad un inceneritore; 
    c) disporre di impianti adeguanti per provvedere alla distruzione
di  rifiuti  risultanti  dal  processo  produttivo  che,  per  motivi
connessi con la salute dell'uomo e degli animali, non possono  essere
inclusi  in  altri  alimenti  per  animali.  Detti  impianti   devono
consentire l'incenerimento o il sotterramento in un terreno  adeguato
per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danno all'ambiente; 
  9. I servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale, vigilano  che
siano rispettati i requisiti fissati dal presente decreto. 
  10. Le regioni e le province autonome esercitano sugli stabilimenti
di cui al presente decreto le competenze previste dagli articoli 7  e
11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.