Art. 6. 1. Il Ministro della sanita', in conformita' alle disposizioni comunitarie, definisce con propro decreto i trattamenti cui devono essere sottoposti durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali familiari taluni prodotti di origine animale, derivanti esclusivamente da animali o pesci e non destinati al consumo umano, nonche' le relative condizioni di fabbricazione per la tutela degli animali familiari o per motivi di salubrita' o sanitari.