Art. 6. 
  1. Il Ministro della  sanita',  in  conformita'  alle  disposizioni
comunitarie, definisce con propro decreto i  trattamenti  cui  devono
essere sottoposti durante il processo di  fabbricazione  di  alimenti
per animali familiari taluni prodotti di origine  animale,  derivanti
esclusivamente da animali o pesci e non destinati al  consumo  umano,
nonche' le relative condizioni di fabbricazione per la  tutela  degli
animali familiari o per motivi di salubrita' o sanitari.