Art. 8. 1. L'unita' sanitaria locale competente per territorio controlla che i materiali ad alto e basso rischio di cui al presente decreto siano raccolti e trasportati in conformita' alle prescrizioni stabilite all'allegato I. 2. La raccolta ed il trasporto dei materiali ad alto rischio e basso rischio sono effettuati nell'osservanza degli obblighi di documentazione del trasporto e di tenuta dei registri di carico e scarico vigenti; con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di osservanza degli obblighi di cui al presente comma. 3. Il titolare dello stabilimento di cui agli articoli 4 e 5, che si avvale di trasportatore autonomo, deve assicurare che quest'ultimo osservi le prescrizioni di cui all'allegato I, nonche' quelle appli- cative stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2.