Art. 8. 
  1. L'unita' sanitaria locale competente  per  territorio  controlla
che i materiali ad alto e basso rischio di cui  al  presente  decreto
siano  raccolti  e  trasportati  in  conformita'  alle   prescrizioni
stabilite all'allegato I. 
  2. La raccolta ed il trasporto dei  materiali  ad  alto  rischio  e
basso rischio  sono  effettuati  nell'osservanza  degli  obblighi  di
documentazione del trasporto e di tenuta dei  registri  di  carico  e
scarico vigenti; con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
con il Ministro dell'ambiente, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite
le modalita' di osservanza degli obblighi di cui al presente comma. 
  3. Il titolare dello stabilimento di cui agli articoli 4 e  5,  che
si avvale di trasportatore autonomo, deve assicurare che quest'ultimo
osservi le prescrizioni di cui all'allegato I, nonche' quelle  appli-
cative stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2.