ALLEGATO II NORME DI IGIENE IMPOSTE AGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE CAPITOLO I Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale 1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti: a) i locali dello stabilimento di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di materiale ad alto rischio possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separate; e' vietato l'accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali; b) lo stabilimento deve comprendere una sezione "pulita" e una sezione "sporca", adeguatamente separate. La sezione sporca deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale. Ove occorra, la sezione "sporca" deve essere munita di impianti adeguati per lo scorticamento o la spellatura degli animali e di un locale per immagazzinarvi cuoi e pelli; c) lo stabilimento deve disporre di una capacita' e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II; d) la sezione "sporca" deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compresi nell'unita' di trasformazione; e) deve esservi un impianto di trasformazione chiuso, nel quale i rifiuti di origine animale devono subire il processo di trasformazione conformemente al capitolo II. Quando e' richiesto un trattamento termico, detto impianto deve disporre di: - dispositivi di misura per controllare la temperatura e se necessario la pressione nei punti critici; - dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure; - un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente; f) per prevenire la ricontaminazione del materiale trasformato prodotto da parte di nuove materie prime che entrano nell'unita' di trasformazione, deve esistere una netta separazione tra la zona dello stabilimento in cui le materie prime vengono scaricate e lavorate e le zone in cui avvengono le ulteriori lavorazioni del materiale gia' sottoposto a trattamento termico nonche' il magazzinaggio del prodotto finito. 2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli - diversi dalle navi - usati per il trasporto. 3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima della loro uscita dai locali le ruote dei veicoli adibiti al trasporto di materiale ad alto rischio o che abbandonano la sezione "sporca" di uno stabilimento di trattamento. 4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene. 5. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base e, in particolare, per controllare la conformita' al capitolo III. CAPITOLO II Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale 1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al piu' presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della trasformazione. 2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. 3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione "sporca" non devono entrare nella sezione "pulita" se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi. Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione "sporca" alla sezione "pulita". 4. Le acque luride provenienti dalla sezione "sporca" devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni. 5. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti. 6. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati nelle seguenti condizioni: a) I materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per venti minuti ad una temperatura di almeno 133 C nella parte piu' interna e ad una pressione di 3 bar. Le dimensioni dei pezzi del materiale grezzo prima del trattamento devono essere ridotte ad almeno 50 mm per mezzo di un frantumatore o di un trituratore. b) Nei punti sensibili del processo termico si usano termografi per controllare il trattamento mediante calore. c) Possono essere utilizzati altri sistemi di trattamento termico purche' siano riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 19 in quanto considerati atti a fornire garanzie equivalenti alla sicurezza microbiologica. I sistemi alternativi di trattamento termico possono essere autorizzati soltanto qualora per un periodo di un mese siano stati prelevati quotidianamente campioni del prodotto finito, per garantire l'osservanza delle norme biologiche stabilite nel capitolo III, paragrafi 1 e 2. Devono ulteriormente essere effettuati i campionamenti periodici previsti dall'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 1. 7. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari. 8. I prodotti finiti devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione. 9. Cuoi e pelli devono essere sottoposti ad opportuna salatura con cloruro di sodio. CAPITOLO III Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione 1. Per quanto riguarda i materiali ad alto rischio, i campioni prelevati dai prodotti finiti immediatamente dopo l'ultimazione del trattamento termico devono risultare esenti da spore di batteri patogene e resistenti al calore (Clostridium perfringens assente in 1 g). 2. I campioni di prodotti finiti provenienti da materiale a basso rischio e da materiale ad alto rischio, prelevati durante o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle seguenti norme: Salmonelle: assenti in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 Enterobatteri: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 10(Elevato al Quadrato) in 1 g; dove: n = numero di unita' di campionamento costituenti il campione; m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato e' considerato soddisfacente se il numero di batteri in tutte le unita' di campionamento non e' superiore a m; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato e' considerato non soddisfacente se il numero dei batteri in una o piu' unita' di campionamento e' uguale o superiore a M; c = numero di unita' di campionamento nelle quali il contenuto batterico puo' essere compreso fra m e M; il campione e' ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unita' di campionamento e' uguale o inferiore a m. AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.