(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
   NORME DI IGIENE IMPOSTE AGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DI 
                     RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE 
                             CAPITOLO I 
Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di  trasformazione
                    di rifiuti di origine animale 
1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai  seguenti
requisiti: 
a) i  locali  dello  stabilimento  di  trasformazione  devono  essere
adeguatamente separati dalla pubblica via e da  altri  locali,  quali
quelli   adibiti   alla   macellazione.   I   locali   adibiti   alla
trasformazione di materiale ad alto rischio  possono  trovarsi  nelle
adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in  una  parte
di  edificio  completamente  separate;  e'  vietato  l'accesso   allo
stabilimento a persone non autorizzate od animali; 
b) lo stabilimento  deve  comprendere  una  sezione  "pulita"  e  una
sezione "sporca", adeguatamente  separate.  La  sezione  sporca  deve
comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di  origine
animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la
disinfezione.  I  pavimenti  devono  essere  concepiti  in  modo   da
facilitare  l'evacuazione   dei   liquidi.   Lo   stabilimento   deve
comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale. 
Ove occorra, la sezione  "sporca"  deve  essere  munita  di  impianti
adeguati per lo scorticamento o la spellatura degli animali e  di  un
locale per immagazzinarvi cuoi e pelli; 
c) lo stabilimento deve disporre di una capacita' e di una produzione
di acqua calda e di vapore  sufficienti  per  la  trasformazione  dei
rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II; 
d) la sezione "sporca"  deve,  se  del  caso,  essere  munita  di  un
impianto  di  compressione  dei  rifiuti  di  origine  animale  e  di
dispositivi per il trasporto  dei  rifiuti  compresi  nell'unita'  di
trasformazione; 
e) deve esservi un impianto di trasformazione  chiuso,  nel  quale  i
rifiuti  di  origine   animale   devono   subire   il   processo   di
trasformazione conformemente al capitolo II. Quando e'  richiesto  un
trattamento termico, detto impianto deve disporre di: 
-  dispositivi  di  misura  per  controllare  la  temperatura  e   se
necessario la pressione nei punti critici; 
- dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure; 
- un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della
temperatura ad un livello insufficiente; 
f)  per  prevenire  la  ricontaminazione  del  materiale  trasformato
prodotto da parte di nuove materie prime che entrano  nell'unita'  di
trasformazione, deve esistere una netta separazione tra la zona dello
stabilimento in cui le materie prime vengono scaricate e  lavorate  e
le zone in cui avvengono le ulteriori lavorazioni del materiale  gia'
sottoposto  a  trattamento  termico  nonche'  il  magazzinaggio   del
prodotto finito. 
2.  Lo  stabilimento  di  trasformazione  deve   essere   munito   di
installazioni appropriate  per  la  pulizia  e  la  disinfezione  dei
recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine  animale
e dei veicoli - diversi dalle navi - usati per il trasporto. 
3. Lo stabilimento di trasformazione  deve  disporre  di  dispositivi
adeguati che consentano di disinfettare  immediatamente  prima  della
loro uscita dai locali le ruote dei veicoli adibiti al  trasporto  di
materiale ad alto rischio o che abbandonano la  sezione  "sporca"  di
uno stabilimento di trattamento. 
4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema
di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene. 
5. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di un  laboratorio
proprio o ricorrere ai  servizi  di  un  laboratorio  attrezzato  per
l'esecuzione delle analisi di base e, in particolare, per controllare
la conformita' al capitolo III. 
                             CAPITOLO II 
Norme di  igiene  relative  alle  operazioni  negli  stabilimenti  di
            trasformazione di rifiuti di origine animale 
1. I rifiuti di origine animale devono  essere  trasformati  al  piu'
presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente
immagazzinati fino al momento della trasformazione. 
2. I  recipienti,  i  contenitori  e  i  veicoli  utilizzati  per  il
trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti,  lavati
e disinfettati dopo ogni utilizzazione. 
3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella  sezione  "sporca"  non
devono entrare nella sezione "pulita" se non dopo aver cambiato abiti
da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi.  Attrezzature  ed
utensili non possono  essere  portati  dalla  sezione  "sporca"  alla
sezione "pulita". 
4. Le acque luride provenienti dalla sezione "sporca"  devono  essere
trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni. 
5. Devono essere  prese  sistematicamente  misure  preventive  contro
roditori, uccelli, insetti o altri parassiti. 
6. I rifiuti di  origine  animale  devono  essere  trasformati  nelle
seguenti condizioni: 
a) I materiali ad alto rischio devono  essere  riscaldati  per  venti
minuti ad una temperatura di almeno 133 C nella parte piu' interna  e
ad una pressione di 3 bar. Le  dimensioni  dei  pezzi  del  materiale
grezzo prima del trattamento devono essere ridotte ad  almeno  50  mm
per mezzo di un frantumatore o di un trituratore. 
b) Nei punti sensibili del processo termico si usano  termografi  per
controllare il trattamento mediante calore. 
c) Possono essere utilizzati altri  sistemi  di  trattamento  termico
purche' siano riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo
19 in quanto considerati atti a  fornire  garanzie  equivalenti  alla
sicurezza microbiologica. 
I  sistemi  alternativi  di  trattamento   termico   possono   essere
autorizzati soltanto qualora per un periodo di un  mese  siano  stati
prelevati quotidianamente campioni del prodotto finito, per garantire
l'osservanza delle  norme  biologiche  stabilite  nel  capitolo  III,
paragrafi  1  e  2.  Devono   ulteriormente   essere   effettuati   i
campionamenti periodici  previsti  dall'articolo  9,  paragrafo  1  e
dell'articolo 10, paragrafo 1. 
7. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato
di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono  essere  tarati
ad intervalli regolari. 
8.  I  prodotti  finiti  devono  essere  manipolati  e  immagazzinati
nell'impianto   di   trasformazione   in   modo   da   impedirne   la
ricontaminazione. 
9. Cuoi e pelli devono essere sottoposti ad  opportuna  salatura  con
cloruro di sodio. 
                            CAPITOLO III 
            Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione 
1. Per quanto riguarda  i  materiali  ad  alto  rischio,  i  campioni
prelevati dai prodotti finiti immediatamente dopo  l'ultimazione  del
trattamento termico devono  risultare  esenti  da  spore  di  batteri
patogene e resistenti al calore (Clostridium perfringens assente in 1
g). 
2. I campioni di prodotti finiti provenienti  da  materiale  a  basso
rischio e da materiale  ad  alto  rischio,  prelevati  durante  o  al
termine dell'immagazzinamento  presso  l'impianto  di  trasformazione
devono essere conformi alle seguenti norme: 
Salmonelle: assenti in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
Enterobatteri: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 10(Elevato al  Quadrato)
in 1 g; 
dove: 
n = numero di unita' di campionamento costituenti il campione; 
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero  dei  batteri;  il
risultato e' considerato soddisfacente se il  numero  di  batteri  in
tutte le unita' di campionamento non e' superiore a m; 
M = valore massimo per quanto  riguarda  il  numero  di  batteri;  il
risultato e' considerato non soddisfacente se il numero  dei  batteri
in una o piu' unita' di campionamento e' uguale o superiore a M; 
c = numero di  unita'  di  campionamento  nelle  quali  il  contenuto
batterico puo' essere compreso fra m  e  M;  il  campione  e'  ancora
considerato accettabile se il  numero  dei  batteri  contenuti  nelle
altre unita' di campionamento e' uguale o inferiore a m. 
AVVERTENZA: 
   Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione  delle  note  al
presente decreto legislativo, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione   dei   decreti   del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.