Art. 10. S a n z i o n i 1. Chiunque immette in commercio o vende dispositivi medici attivi impiantabili privi di marchio di conformita' CE, o dispositivi privi di attestato di conformita', e' punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 2. Il fabbricante o il suo mandatario che appone indebitamente il marchio di conformita' CE, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma 6, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 8, comma, 2, ostacolando l'azione dei controlli, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di lire cinque milioni a lire trenta milioni.