Art. 10. 
                           S a n z i o n i 
  1. Chiunque immette in commercio o vende dispositivi medici  attivi
impiantabili privi di marchio di conformita' CE, o dispositivi  privi
di attestato di conformita', e' punito con l'ammenda da  lire  cinque
milioni a lire trenta milioni. 
  2. Il fabbricante o il suo mandatario che appone  indebitamente  il
marchio di conformita' CE, e' punito, salvo che il fatto  costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda  da  lire
dieci milioni a lire sessanta milioni. 
  3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma  6,  e'  soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato,  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da lire dieci  milioni  a  lire
sessanta milioni. 
  4. Chiunque viola le disposizioni di  cui  all'art.  8,  comma,  2,
ostacolando  l'azione  dei  controlli,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di  lire  cinque
milioni a lire trenta milioni.