Art. 12. 
                     Norme finali e transitorie 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1993. 
  2. E' confermata fino al 31  dicembre  1994  l'autorizzazione  alla
commercializzazione dei prodotti gia' disciplinati  dal  decreto  del
Ministro della sanita' 8  agosto  1988,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  266  del  12  novembre  1988,
concernente il reinquadramento nella disciplina dei  presidi  medico-
chirurgici    degli    elettrostimolatori    cardiaci    impiantabili
(pacemakers) alimentati da sorgenti  di  energia  non  radioattiva  e
degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi. 
  3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti di cui al  comma  2
dovranno attivare le  procedure  di  cui  all'art.  5  non  oltre  il
centoventesimo giorno precedente il 31 dicembre 1994. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  COSTA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                  GUARINO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI