Art. 2. 
         Condizioni di immissione in commercio e di impiego 
 1. I dispositivi medici impiantabili attivi di cui all'art. 1, comma
2, lettere c) e d), debbono essere messi  in  commercio  e  messi  in
servizio solo se non compromettono  la  sicurezza  e  la  salute  dei
pazienti, degli operatori o di altre persone, quando siano sottoposti
a manutenzione e utilizzati correttamente e conformemente  alla  loro
destinazione, secondo le caratteristiche e le  disposizioni  previste
dal presente decreto. 
  2. I dispositivi destinati ad indagini cliniche di cui alla lettera
e)  del  comma  2  dell'art.  1  debbono  corrispondere  al  disposto
dell'art. 7. 
  3. Le condizioni di cui ai commi  1  e  2  sono  soddisfatte  se  i
dispositivi corrispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato
1. 
  4. Le indicazioni di cui all'allegato 1, punti 13, 14 e 15  devono,
nella fase di messa in servizio di un dispositivo, essere redatte  in
lingua italiana. 
  5. I dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d) ed  e),
anche se non conformi alle norme del presente decreto, possono essere
presentati in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni  purche'
un pannello visibile redatto in lingua italiana, indichi  chiaramente
la loro non conformita' e l'impossibilita'  di  mettere  in  servizio
tali dispositivi  prima  che  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario
stabilito nella Comunita'  europea  li  abbiano  resi  conformi  alle
disposizioni del decreto stesso.