Art. 2. Condizioni di immissione in commercio e di impiego 1. I dispositivi medici impiantabili attivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), debbono essere messi in commercio e messi in servizio solo se non compromettono la sicurezza e la salute dei pazienti, degli operatori o di altre persone, quando siano sottoposti a manutenzione e utilizzati correttamente e conformemente alla loro destinazione, secondo le caratteristiche e le disposizioni previste dal presente decreto. 2. I dispositivi destinati ad indagini cliniche di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 1 debbono corrispondere al disposto dell'art. 7. 3. Le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte se i dispositivi corrispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1. 4. Le indicazioni di cui all'allegato 1, punti 13, 14 e 15 devono, nella fase di messa in servizio di un dispositivo, essere redatte in lingua italiana. 5. I dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d) ed e), anche se non conformi alle norme del presente decreto, possono essere presentati in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni purche' un pannello visibile redatto in lingua italiana, indichi chiaramente la loro non conformita' e l'impossibilita' di mettere in servizio tali dispositivi prima che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea li abbiano resi conformi alle disposizioni del decreto stesso.