Art. 3. 
                     Presunzione di conformita' 
  1.  Si  presumono  conformi  ai   requisiti   essenziali   di   cui
all'allegato 1 i dispositivi fabbricati in  conformita'  delle  norme
armonizzate comunitarie e delle norme nazionali che le recepiscono. 
  2. I riferimenti alle norme  nazionali  che  recepiscono  le  norme
armonizzate comunitarie  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana con decreto  del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 
  3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai commi 1 e  2  non
siano state integralmente osservate o quando  esse  non  esistano,  i
dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera  c),  possono  essere
immessi sul mercato solo dopo aver ricevuto  un  certificato  CE  del
tipo  con  il  quale  un  organismo  autorizzato  sotto  la   propria
responsabilita'  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   2,   dichiara   la
conformita'  dei  dispositivi  ai   requisiti   essenziali   di   cui
all'allegato 1.