Art. 3. Presunzione di conformita' 1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1 i dispositivi fabbricati in conformita' delle norme armonizzate comunitarie e delle norme nazionali che le recepiscono. 2. I riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai commi 1 e 2 non siano state integralmente osservate o quando esse non esistano, i dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ricevuto un certificato CE del tipo con il quale un organismo autorizzato sotto la propria responsabilita' ai sensi dell'art. 5, comma 2, dichiara la conformita' dei dispositivi ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1.