Art. 5. Certificazione CE 1. Per dimostrare se un dispositivo medico attivo impiantabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), corrisponde ai requisiti di cui all'art. 3 il fabbricante sceglie una delle seguenti procedure: a) la procedura descritta nell'allegato 2 se viene richiesto il "sistema completo di garanzia della qualita'", ivi compreso esame CE del tipo; b) la procedura descritta nell'allegato 3, unitamente alla procedura degli allegati 4 o 5, se viene richiesto il "sistema di approvazione dell'esemplare rappresentativo della produzione prevista". 2. Con decreto del Ministero della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati i requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi da designare ai fini dello svolgimento delle procedure relative al rilascio delle certificazioni CE previste dal presente decreto. 3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono designati gli organismi autorizzati allo svolgimento dei compiti attinenti alle procedure relative al rilascio delle certificazioni CE. 4. Le spese necessarie per l'attestazione di conformita' dei dispositivi sono a carico del richiedente. 5. Copia dei certificati CE di conformita' emessi dagli organismi designati ai sensi del comma 3, deve essere inviata ai Ministeri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.