Art. 9. 
                        Ritiro dal commercio 
  1. I  dispositivi  che  non  risultino  legittimamente  muniti  dal
marchio CE, a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 
5, devono immediatamente essere ritirati dal commercio. 
  2. Nel caso in cui i  dispositivi  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettere c) e d), utilizzati  conformemente  alla  loro  destinazione,
possano compromettere la sicurezza e la salute  dei  pazienti,  degli
operatori  o  di  altre  persone,  il  Ministero  della  sanita'  con
provvedimento   motivato,   da   notificare    immediatamente    agli
interessati, puo' disporre il  ritiro  dei  prodotti  dal  mercato  e
vietarne o limitarne la commercializzazione, informando il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli Stati membri  e
la Commissione delle Comunita' europee secondo le procedure 
comunitarie