Art. 9. Ritiro dal commercio 1. I dispositivi che non risultino legittimamente muniti dal marchio CE, a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 5, devono immediatamente essere ritirati dal commercio. 2. Nel caso in cui i dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), utilizzati conformemente alla loro destinazione, possano compromettere la sicurezza e la salute dei pazienti, degli operatori o di altre persone, il Ministero della sanita' con provvedimento motivato, da notificare immediatamente agli interessati, puo' disporre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informando il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee secondo le procedure comunitarie