(Allegato 1)
                             ALLEGATO 1 
                        REQUISITI ESSENZIALI 
                        I. REQUISITI GENERALI 
  1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
che il loro impiego non comprometta lo stato clinico ne' la sicurezza
dei pazienti, quando siano impiantati alle condizioni e  per  i  fini
previsti.  Non  devono  presentare  rischi  per  le  persone  che  li
impiantano ne' per eventuali terzi. 
  2.  I  dispositivi  devono  fornire  le  prestazioni  previste  dal
fabbricante: devono cioe' essere prgettati e fabbricati  in  modo  da
soddisfare  ua  o  piu'  delle  funzioni  previste  dall'articolo  1,
paragrafo 2, lettera a) e ivi specificate. 
  3. Le caratteristiche e le prestazioni di cui ai punti 1  e  2  non
devono essere alterate in modo da compromettere lo stato clinico e la
sicurezza dei pazienti e, se del caso, di terzi nel periodo  di  vita
utile dei dispositivi prevista dal fabbricante, quando questi  ultimi
sono  sottoposti  alle  sollericazioni  che  possono  verificarsi  in
condizioni normali di impiego. 
  4.  I  dispositivi   devono   essere   progettati,   fabbricati   e
confezionati  in  modo  che  le  loro  caratteristiche  e   le   loro
prestazioni non siano alterate nelle condizioni di magazzinaggio e di
trasporto previste dal fabbricante (temperatura, umidita', ecc.). 
  5. Eventuali effetti collaterali e indesiderabili devono costituire
rischi accettabili in rapporto alle prestazioni previste. 
    II. REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE 
  6. Le soluzioni scelte dal fabbricante nella progettazione e  nella
costruzione  dei  dispositivi  devono  attenersi   ai   principi   di
integrazione della sicurezza e tener conto dello stato della  tecnica
generalmente riconosciuto. 
  7. I dispositivi impiantabili devono essere progettati,  fabbricati
e confezionati in imballaggi non riutilizzabili conformemente a  pro-
cedure adeguate, in  modo  che  siano  sterili  all'atto  della  loro
immissione sul mercato e mantengano tale qualita',  nelle  condizioni
di magazzinaggio  e  di  trasporto  previste  dal  fabbricante,  fino
all'apertura dell'imballaggio per l'impianto. 
  8. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in  modo  da
eliminare o ridurre al minmo per quanto possibile: 
- i rischi di lesioni connessi  alle  loro  caratteristiche  fisiche,
anche dimensionali; 
- i rischi connessi  con  l'utilizzazione  delle  fonti  di  energia,
facendo  particolarmente  attenzione,   in   caso   di   utiizzazione
dell'elettricita', all'isolamento, alle correnti di dispersione e  al
riscaldamento dei dispositivi; 
-  i  rischi  connessi  con  condizioni  ambientali   ragionevolmente
prevedibili, in particolare quelli connessi con i campi magnetici, le
influenze  elettriche  esterne,  le  scariche   elettrostatiche,   la
pressione o le variazioni di pressione, l'accelerazione; 
- i rischi connessi  ad  interventi  medici,  in  particolare  quelli
risultanti dall'impiego dei defibrillatori  o  delle  apparecchiature
chirurgiche ad alta frequenza; 
-  i  rischi  connessi  alle  radiazioni  ionizzanti  provenienti  da
sostanze  radioattive  che  facciano  parte  dell'apparecchio,  ferme
restando  le  esigenze  di   protezione   di   cui   alla   direttiva
80/836/Euratom(1),  modificata  dalla  direttiva   84/467/Euratom(2),
nonche' alla direttiva 84/466/Euratom(3); 
- i rischi che possano  verificarsi  qualora  la  manutenzione  o  la
taratura non siano possibili, connessi in particolare con: 
- l'ecessivo aumento delle correnti di dispersione; 
- l'invecchiamento dei materiali utilizzati; 
- un eccessivo aumento del calore prodotto dal dispositivo; 
- un deterioramento della precisione di un  qualsiasi  meccanismo  di
misurazione o di controllo. 
  9. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
da garantire le caratteristiche e le prestazioni di cui  al  punto  I
"Requisiti generali", con particolare riguardo per: 
- la scelta dei  materiali  utilizzati,  in  particolare  per  quanto
riguarda gli aspetti della tossicita'; 
- la reciproca compatibilita' tra i materiali utilizzati e i tessuti,
le cellule biologiche e i liquidi corporei, tenuto conto dell'impiego
previsto per il dispositivo; 
- la compatibilita'  dei  dispositivi  con  le  sostanze  che  devono
somministrare; 
- la qualita' delle  connessioni,  in  marticolare  sul  piano  della
sicurezza; 
- l'affidabilita' della fonte d'energia; 
- se del caso, un'adeguata tenuta alla penetrazione dei liquidi; 
- il buon funzionamento dei sistemi di comando, di  programmazione  e
di controllo, compreso il software. 
10. Se un dispositivo incorpora come parte  integrante  una  sostanza
che potrebbe, se  utilizzata  separatamente,  essere  considerata  un
medicamento in base alla  definizione  dell'art.  1  della  direttiva
65/65/CEE, e la cui azione combinata con il dispositivo puo'  portare
alla sua biodisponibilita', la sicurezza, la qualita' e l'utilita' di
detta  sostanza  dovranno  essere  verificate,  tenendo  conto  della
destinazione del dispositivo, per  analogia  con  i  metodi  adeguati
previsti dalla direttiva 75/318/CEE(4), modificata  da  ultimo  dalla
direttiva 89/341/CEE(5). 
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(1) Gazzetta Ufficiale n. L246 del 17 settembre 1980, pag. 1. 
(2) Gazzetta Ufficiale n. L265 del 5 ottobre 1984, pag. 4. 
(3) Gazzetta Ufficiale n. L265 del 5 ottobre 1984, pag. 1. 
(4) Gazzetta Ufficiale n. L147 del 9 giugno 1975, pag. 1. 
(5) Gazzetta Ufficiale n. L142 del 25 maggio 1989, pag. 11. 
11. I dispositivi e, se del caso, i  loro  componenti  devono  essere
identificati in modo da rendere possibile le azaioni appropriate  che
si rivelassero necessarie a seguito della scoperta di  un  potenziale
rischio connesso con i dispositivi e i loro componenti. 
12.  I   dispositivi   devono   recare   un   codice   che   permetta
l'identificazione univoca del  dispositivo  stesso  (segnatamente  il
tipo di dispositivo e l'anno di fabbricazione) e del fabbricante;  il
codice deve poter essere rilevato, se del caso, senza dover ricorrere
ad un intervento chirurgico. 
13. Quando un dispositivo o i relativi accessori recano le istruzioni
necessarie per il funzionamento del dispositivo o indicato  parametri
di  funzionamento  o  di   regolazione   medainte   un   sistema   di
vidualizzazione,  tali  informazioni  devono  poter  essere  comprese
dall'operatore e, se del caso, da paziente. 
14. Ogni dispositivo deve recare sull'imballaggio in modo leggibile e
indelebile, eventualmente mediante codici generalmente  riconosciuti,
le seguenti indicazioni: 
14.1. Sull'imballaggio che assicura la sterilita': 
- metodo di sterilizzazione; 
- indicazione che consenta di riconoscere detto imballaggio; 
- nome e indirizzo del fabbricate; 
- denominazione dell'apparecchio; 
- qualora si tratti di un dispositivo destinato ad indagini cliniche,
l'indicazione "esclusivamente per indagini cliniche"; 
- qualora si  tratti  di  un  dispositivo  su  misura,  l'indicazione
"apparecchio su misura"; 
- indicazione che il dispositivo impiantabile e' sterile; 
- indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione; 
- indicazione della data limite di impianto del dispositivo in  tutta
sicurezza. 
14.2. Sull'imballaggio commerciale: 
- nome e indirizzo del fabbricante; 
- denominazione del dispositivo; 
- destinazione del dispositivo; 
- caratteristiche pertinenti per il suo impiego; 
- qualora si tratti di un dispositivo destinato a indagini  cliniche,
l'indicazione "esclusivamente per indagini cliniche"; 
- qualora si  tratti  di  un  dispositivo  su  misura,  l'indicazione
"dispositivo su misura"; 
- indicazione che il dispositivo impiantabile e' sterile; 
- indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione; 
- indicazione della data limite di impianto del dispositivo in  tutta
sicurezza; 
- condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo. 
15. All'atto  dell'immissione  sul  mercato,  ogni  dispositivo  deve
essere accompagnato da istruzioni comprendenti i seguenti elementi: 
- anno di autorizzazione dell'apposizione del marchio CE; 
- indicazioni di cui ai punti 14.1  e  14.2,  tranne  quelle  di  cui
all'ottavo e nono trattino; 
- prestazioni di cui al punto 2, nonche' eventuali effetti  secondari
indesiderabili; 
-  informazioni  atte  a  consentire  al  medico  di  selezionare  il
dispositivo adeguato, nonche' il software e gli accessori adeguati; 
- informazioni che costituiscono le avvertenze per l'uso e consentono
al medico ed eventualmetne al paziente di utilizzare correttamente il
dispositivo, i suoi accessori e  il  software,  nonche'  informazioni
relative a natura, portata e intervalli dei controlli e  delle  prove
di funzionamento ed eventualmente misure di manutenzione; 
- informazioni utili da seguire, se  del  caso,  per  evitare  taluni
rischi connessi con l'impianto del dispositivo; 
- informazioni relative ai rischi di mutue interferenze (*)  connessi
con la presenza del dispositivo in caso  di  indagini  o  trattamenti
specifici; 
- istruzioni necessarie  in  caso  di  rottura  dell'imballaggio  che
assicura la sterilita',  e,  se  del  caso,  indicazione  dei  metodi
adeguati per la risterilizzazione; 
- se del caso, avviso che un  dispositivo  puo'  essere  riutilizzato
solo  se  e'  stato  ricondizionato  sotto  la  responsabilita'   del
fabbricante per essere conforme ai requisiti essenziali. 
Le istruzioni  devono  inoltre  comprendere  le  indicazioni  atte  a
consentire   al   medico   di    informare    il    paziente    sulle
controindicazionie  le  precauzioni  da  prendere.  Tali  indicazioni
riguardano in particolare: 
- le informazioni che consentano di determinare  la  durata  di  vita
della fonte di energia; 
- le precauzioni da prendere in caso di variazioni di prestazione del
dispositivo; 
- le precauzioni da prendere per quanto  riguarda  l'esposizione,  in
condizioni ambientali ragionevolemnte prevedibili, a campi magnetici,
alle influenze elettriche  esterne,  alle  scariche  elettrostatiche,
alla  pressione  o  a  variazioni  di  pressione,  all'accelerazione,
eccetera; 
- le informazioni adeguate relative ai medicinali che il  dispositivo
in questione deve somministrare. 
16.  La  conferma  dell'osservanza  dei   requisiti   inerenti   alle
caratteristiche e alle prestazioni, di  cui  al  punto  I  "Requisiti
generali", del dispositivo in condizioni normali di  impiego  nonche'
la  valutazione  degli  effetti  secondari  o  indesiderabili  devono
basarsi su dati clinici accertati in conformita'  delle  disposizioni
dell'allegato 7. 
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   (*) Per "rischi di mutue intereferenze" si intendono le  influenze
negative sul dispositivo provocate da strumenti presenti  al  momento
delle indagini o dei trattamenti e viceversa.