ALLEGATO 1 REQUISITI ESSENZIALI I. REQUISITI GENERALI 1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che il loro impiego non comprometta lo stato clinico ne' la sicurezza dei pazienti, quando siano impiantati alle condizioni e per i fini previsti. Non devono presentare rischi per le persone che li impiantano ne' per eventuali terzi. 2. I dispositivi devono fornire le prestazioni previste dal fabbricante: devono cioe' essere prgettati e fabbricati in modo da soddisfare ua o piu' delle funzioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e ivi specificate. 3. Le caratteristiche e le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 non devono essere alterate in modo da compromettere lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti e, se del caso, di terzi nel periodo di vita utile dei dispositivi prevista dal fabbricante, quando questi ultimi sono sottoposti alle sollericazioni che possono verificarsi in condizioni normali di impiego. 4. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e confezionati in modo che le loro caratteristiche e le loro prestazioni non siano alterate nelle condizioni di magazzinaggio e di trasporto previste dal fabbricante (temperatura, umidita', ecc.). 5. Eventuali effetti collaterali e indesiderabili devono costituire rischi accettabili in rapporto alle prestazioni previste. II. REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE 6. Le soluzioni scelte dal fabbricante nella progettazione e nella costruzione dei dispositivi devono attenersi ai principi di integrazione della sicurezza e tener conto dello stato della tecnica generalmente riconosciuto. 7. I dispositivi impiantabili devono essere progettati, fabbricati e confezionati in imballaggi non riutilizzabili conformemente a pro- cedure adeguate, in modo che siano sterili all'atto della loro immissione sul mercato e mantengano tale qualita', nelle condizioni di magazzinaggio e di trasporto previste dal fabbricante, fino all'apertura dell'imballaggio per l'impianto. 8. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo da eliminare o ridurre al minmo per quanto possibile: - i rischi di lesioni connessi alle loro caratteristiche fisiche, anche dimensionali; - i rischi connessi con l'utilizzazione delle fonti di energia, facendo particolarmente attenzione, in caso di utiizzazione dell'elettricita', all'isolamento, alle correnti di dispersione e al riscaldamento dei dispositivi; - i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, in particolare quelli connessi con i campi magnetici, le influenze elettriche esterne, le scariche elettrostatiche, la pressione o le variazioni di pressione, l'accelerazione; - i rischi connessi ad interventi medici, in particolare quelli risultanti dall'impiego dei defibrillatori o delle apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza; - i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti provenienti da sostanze radioattive che facciano parte dell'apparecchio, ferme restando le esigenze di protezione di cui alla direttiva 80/836/Euratom(1), modificata dalla direttiva 84/467/Euratom(2), nonche' alla direttiva 84/466/Euratom(3); - i rischi che possano verificarsi qualora la manutenzione o la taratura non siano possibili, connessi in particolare con: - l'ecessivo aumento delle correnti di dispersione; - l'invecchiamento dei materiali utilizzati; - un eccessivo aumento del calore prodotto dal dispositivo; - un deterioramento della precisione di un qualsiasi meccanismo di misurazione o di controllo. 9. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire le caratteristiche e le prestazioni di cui al punto I "Requisiti generali", con particolare riguardo per: - la scelta dei materiali utilizzati, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della tossicita'; - la reciproca compatibilita' tra i materiali utilizzati e i tessuti, le cellule biologiche e i liquidi corporei, tenuto conto dell'impiego previsto per il dispositivo; - la compatibilita' dei dispositivi con le sostanze che devono somministrare; - la qualita' delle connessioni, in marticolare sul piano della sicurezza; - l'affidabilita' della fonte d'energia; - se del caso, un'adeguata tenuta alla penetrazione dei liquidi; - il buon funzionamento dei sistemi di comando, di programmazione e di controllo, compreso il software. 10. Se un dispositivo incorpora come parte integrante una sostanza che potrebbe, se utilizzata separatamente, essere considerata un medicamento in base alla definizione dell'art. 1 della direttiva 65/65/CEE, e la cui azione combinata con il dispositivo puo' portare alla sua biodisponibilita', la sicurezza, la qualita' e l'utilita' di detta sostanza dovranno essere verificate, tenendo conto della destinazione del dispositivo, per analogia con i metodi adeguati previsti dalla direttiva 75/318/CEE(4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/341/CEE(5). -------- (1) Gazzetta Ufficiale n. L246 del 17 settembre 1980, pag. 1. (2) Gazzetta Ufficiale n. L265 del 5 ottobre 1984, pag. 4. (3) Gazzetta Ufficiale n. L265 del 5 ottobre 1984, pag. 1. (4) Gazzetta Ufficiale n. L147 del 9 giugno 1975, pag. 1. (5) Gazzetta Ufficiale n. L142 del 25 maggio 1989, pag. 11. 11. I dispositivi e, se del caso, i loro componenti devono essere identificati in modo da rendere possibile le azaioni appropriate che si rivelassero necessarie a seguito della scoperta di un potenziale rischio connesso con i dispositivi e i loro componenti. 12. I dispositivi devono recare un codice che permetta l'identificazione univoca del dispositivo stesso (segnatamente il tipo di dispositivo e l'anno di fabbricazione) e del fabbricante; il codice deve poter essere rilevato, se del caso, senza dover ricorrere ad un intervento chirurgico. 13. Quando un dispositivo o i relativi accessori recano le istruzioni necessarie per il funzionamento del dispositivo o indicato parametri di funzionamento o di regolazione medainte un sistema di vidualizzazione, tali informazioni devono poter essere comprese dall'operatore e, se del caso, da paziente. 14. Ogni dispositivo deve recare sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni: 14.1. Sull'imballaggio che assicura la sterilita': - metodo di sterilizzazione; - indicazione che consenta di riconoscere detto imballaggio; - nome e indirizzo del fabbricate; - denominazione dell'apparecchio; - qualora si tratti di un dispositivo destinato ad indagini cliniche, l'indicazione "esclusivamente per indagini cliniche"; - qualora si tratti di un dispositivo su misura, l'indicazione "apparecchio su misura"; - indicazione che il dispositivo impiantabile e' sterile; - indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione; - indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta sicurezza. 14.2. Sull'imballaggio commerciale: - nome e indirizzo del fabbricante; - denominazione del dispositivo; - destinazione del dispositivo; - caratteristiche pertinenti per il suo impiego; - qualora si tratti di un dispositivo destinato a indagini cliniche, l'indicazione "esclusivamente per indagini cliniche"; - qualora si tratti di un dispositivo su misura, l'indicazione "dispositivo su misura"; - indicazione che il dispositivo impiantabile e' sterile; - indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione; - indicazione della data limite di impianto del dispositivo in tutta sicurezza; - condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo. 15. All'atto dell'immissione sul mercato, ogni dispositivo deve essere accompagnato da istruzioni comprendenti i seguenti elementi: - anno di autorizzazione dell'apposizione del marchio CE; - indicazioni di cui ai punti 14.1 e 14.2, tranne quelle di cui all'ottavo e nono trattino; - prestazioni di cui al punto 2, nonche' eventuali effetti secondari indesiderabili; - informazioni atte a consentire al medico di selezionare il dispositivo adeguato, nonche' il software e gli accessori adeguati; - informazioni che costituiscono le avvertenze per l'uso e consentono al medico ed eventualmetne al paziente di utilizzare correttamente il dispositivo, i suoi accessori e il software, nonche' informazioni relative a natura, portata e intervalli dei controlli e delle prove di funzionamento ed eventualmente misure di manutenzione; - informazioni utili da seguire, se del caso, per evitare taluni rischi connessi con l'impianto del dispositivo; - informazioni relative ai rischi di mutue interferenze (*) connessi con la presenza del dispositivo in caso di indagini o trattamenti specifici; - istruzioni necessarie in caso di rottura dell'imballaggio che assicura la sterilita', e, se del caso, indicazione dei metodi adeguati per la risterilizzazione; - se del caso, avviso che un dispositivo puo' essere riutilizzato solo se e' stato ricondizionato sotto la responsabilita' del fabbricante per essere conforme ai requisiti essenziali. Le istruzioni devono inoltre comprendere le indicazioni atte a consentire al medico di informare il paziente sulle controindicazionie le precauzioni da prendere. Tali indicazioni riguardano in particolare: - le informazioni che consentano di determinare la durata di vita della fonte di energia; - le precauzioni da prendere in caso di variazioni di prestazione del dispositivo; - le precauzioni da prendere per quanto riguarda l'esposizione, in condizioni ambientali ragionevolemnte prevedibili, a campi magnetici, alle influenze elettriche esterne, alle scariche elettrostatiche, alla pressione o a variazioni di pressione, all'accelerazione, eccetera; - le informazioni adeguate relative ai medicinali che il dispositivo in questione deve somministrare. 16. La conferma dell'osservanza dei requisiti inerenti alle caratteristiche e alle prestazioni, di cui al punto I "Requisiti generali", del dispositivo in condizioni normali di impiego nonche' la valutazione degli effetti secondari o indesiderabili devono basarsi su dati clinici accertati in conformita' delle disposizioni dell'allegato 7. ------- (*) Per "rischi di mutue intereferenze" si intendono le influenze negative sul dispositivo provocate da strumenti presenti al momento delle indagini o dei trattamenti e viceversa.