(Allegato 2)
                             ALLEGATO 2 
                   DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' 
            (Sistema completo di garanzia della qualita') 
  1. Il fabbricante applica  il  sistema  qualita'  aprovato  per  la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale dei  prodotti  in
questione come e' specificato ai punti 3 e  4  ed  e'  sottoposto  al
controllo CE come e' specificato al punto 5. 
  2. La dichiarazione di conformita'  e'  la  procedura  mediante  la
quale il fabbricante che ottemperi agli obblighi di cui  al  punto  1
garantisce e dichiara che  i  prodotti  in  questione  soddisfano  le
pertinenti disposizioni della direttiva. 
Il fabbricante appone il marchio CE conformemente all'articolo  12  e
redige una dichiarazione scritta di conformita'.  Tale  dichiarazione
comprende uno o piu' esemplari  identificati  del  prodotto  e  viene
conservata dal fabbricante. Il marchio CE e' accompagnato dal simbolo
di identificazione dell'organismo notificato responsabile. 
  3. Sistema qualita' 
  3.1. Il fabbricante presenta una richiesta di valutazione  del  suo
sistema qualita' ad un organismo notificato. 
La richiesta comprende: 
- tutte le informazioni appropriate per la categoria di  prodotti  di
cui si prevede la fabbricazione; 
- la documentazione del sistema qualita'; 
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita'
cosi' come e' stato approvato; 
- l'impegno a mantenere il sistema  qualita'  approvato  in  modo  da
assicurarne la continua idoneita' ed efficacia; 
- l'impegno del fabbricante di creare e tenere aggiornato un  sistema
di  sorveglianza  post-vendita.  L'impegno  comprede  l'obbligo   del
fabbricante di  informare  tempestivamente,  appena  ne  abbia  avuto
conoscenza, le autorita' competenti, in merito ai seguenti fatti: 
i) qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di
un dispositivo nonche' qualsiasi inadeguatezza nelle  istruzioni  per
l'uso  che  possano  essere  o  essere  state  causa  di  decesso   o
peggioramento delle condizioni di salute di un paziente; 
ii)  qualsiasi  motivo  di  ordine  tecnico  o  sanitario  che  abbia
comportato il ritiro dal mercato  di  un  dispositivo  da  parte  del
fabbricante. 
  3.2.  L'applicazione  del  sistema  qualita'  deve   garantire   la
conformita'  dei   prodotti   alle   disposizioni   della   direttiva
applicabile in tutte le fasi dalla progettazione ai controlli finali. 
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adotatti dal fabbricante
per il suo sistema qualita' devono  figurare  in  una  documentazione
tenuta in modo sistematico ed ordinata sotto  forma  di  politiche  e
procedure  scritte.  La  documentazione  del  sistema  qualita'  deve
consentire un'interpretazione uniforme della politica e delle  proce-
dure di qualita' quali i programmi  qualita',  i  piani  qualita',  i
manuali qualita' e le registrazioni relative alla qualita'. 
Essa comprende in particolare una descrizione adeguata: 
 a) degli obiettivi di qualita' del fabbricante; 
 b) dell'organizzazione dell'impresa e in special modo: 
- delle strutture organizzative, delle responsabilita' dei  quadri  e
della loro autorita' da un punto di vista  organizzativo  per  quanto
riguarda la qualita' della progettazione e  della  fabbricazione  dei
prodotti; 
- dei mezzi per  controllare  l'efficace  funzionamento  del  sistema
qualita' ed in particolare la capacita' di quest'ultimo di assicurare
la qualita' desiderata della progettazione e dei  prodotti,  compreso
il controllo dei prodotti non conformi; 
 c) delle procedure per controllare e  verificare  la  porogettazione
dei prodotti ed in particolare: 
- delle specifiche di progettazione, comprese le  norme  che  saranno
applicate e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare  i
requisiti essenziali che si applicano ai prodotti quando le norme  di
cui all'articolo 5 non sono interamente applicate; 
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,  dei
processi e delle azioni sistematiche  che  saranno  utilizzati  nella
progettazione dei prodotti; 
 d) delle tecniche di controlo e di garanzia della qualita' a  livelo
della fabbricazione ed in particolare: 
- dei processi e delle procedure che saranno  utilizzati  soprattutto
in materia di sterilizzazione, acquisti e documenti pertinenti; 
-  delle  procedure  di  identificazione  del  prodotto,  definite  e
aggiornate sulla  base  di  disegni,  specifiche  o  altri  documenti
attinenti, durante tutte le fasi della fabbricazione; 
 e) degli esami e prove appropriati  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la produzione, della frequenza con cui avranno luogo e
degli strumenti di prova impiegati. 
  3.3.  Fatto  salvo  l'articolo  13  della  direttiva,   l'organismo
notificato effettua una verifica del sistema qualita' per  dtermianre
se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso considera  conformi
a tali requisiti i sitemi qualita' che attuano le  norme  armonizzate
corrispondenti. 
Nel gruppo incaricato della valutazione deve esserci almeno un membro
che  abbia  gia'  effettuato   una   valutazione   nella   tecnologia
interessata. La procedura di valutazione  comprende  una  visita  nei
locali del fabbricante. 
La decisione e' notificata al fabbricante dopo la visita finale. Essa
contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione motivata. 
  3.4. Il fabbricante informa l'organismo notificato che ha approvato
il sistema qualita' di qualsiasi progetto di adattamento del  sistema
qualita' stesso. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e controlla se il
sistema qualita' cosi' modificato risponde ai  requisiti  di  cui  al
punto  3.2;  esso  notifica  la  dua  decisione  al  fabbricante.  La
decisione contiene le conclusioni del controllo  ed  una  valutazione
motivata. 
  4. Esame della progettazione del prodotto 
  4.1. Il fabbricante, oltre agli obblighi cui e' soggetto in  virtu'
del punto 3 del presente allegato, presenta una domanda di esame  del
fascicolo di progettazione del prodotto che sara'  fabbricato  e  che
rientra nella categoria di cui al punto 3.1. 
  4.2.  Nella  domanda  vengono  descritti   la   progettazione,   la
fabbricazione, le prestazioni del prodotto in questione  nonche'  gli
elementi necessari per valutarne la conformita'  ai  requisiti  della
direttiva. 
Essa comprende in particolare: 
- le specifiche di progettazione, comprese le norme applicate; 
- la documentazione che dimostri come queste ultime fossero  adeguate
in particolare qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state
pienamente applicate. Tale documentazione deve contenere i  risultati
delle opportune prove effettuate  dal  fabbricante  o  sotto  la  sua
responsabilita'; 
- l'indicazione  se  il  dispositivo  incorpora  o  meno  come  parte
integrante una sostanza di cui  all'allegato  1,  punto  10,  la  cui
azione   combinata   con   il   dispositivo   puo'   determinare   la
biodisponibilita' dello stesso, nonche' i dati  relativi  alle  prove
effettuate al riguardo; 
- i dati clinici di cui all'allegato 7; 
- la bozza delle istruzioni per l'uso. 
  4.3. L'organismo  notificato  esamina  la  domanda  e,  qualora  il
prodotto sia conforme alle disposizioni  aplicabili  alla  direttiva,
rilascia  al  richiedente  un   certificato   CE   di   esame   della
progettazione. L'organismo notificato puo' esigere che la domanda sia
corredata da saggi e prove supplementari che consentano di  valutarne
la conformita' ai requisiti della direttiva. Il certificato  contiene
le conclusioni dell'esame, le condizioni della sua validita', i  dati
necessari per  l'identificazione  della  progettazione  approvata  e,
eventualmente, una descrizione della destinazione del prodotto. 
  4.4. Il richiedente informa di qualsiasi  modifica  apportata  alla
progettazione approvata l'organismo notificato che ha  rilasciato  il
certificato CE di  esame  della  progettazione.  Qualora  esse  possa
rimettere in discussione la conformita' ai requisiti essenziali della
direttiva o alle condizioni prescritte per  l'impiego  del  prodotto,
tali modifiche devono ottenere un'approvazione complementare da parte
dell'organismo notificato che ha  rilasciato  il  certificato  CE  di
esame  della  progettazione.  Questa  approvazione  complementare  e'
rilasciata sotto forma di addendum al certificato CE di  esame  della
progettazione. 
  5. Controllo. 
  5.1. Scopo del controllo e' garantire che  il  fabbricante  assolva
debitamente gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
  5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato  ad  effettuare
tutte  le  ispezioni  necessarie  e  gli  fornisce   ogni   opportuna
informazione, in particolare: 
- la documentazione del sistema qualita'; 
- i dati previsti nella parte  del  sistema  qualita'  relativa  alla
progettazione,  come  ad  esempio  i  risultati  delle  analisi,  dei
calcoli, delle prove, ecc.; 
- i dati previsti nella parte  del  sistema  qualita'  relativa  alla
fabbricazione, quali i rapporti concernenti le ispezioni, le prove, i
campionamenti e la qualificazione del personale interessato, ecc. 
  5.3. L'organismo notificato procede periodicamente  alle  opportune
ispezioni e valutazioni allo scopo di accertarsi che  il  fabbricante
applichi il sistema qualita' approvato; esso fornisce al  fabbricante
un rapporto di valutazione. 
  5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' fare visite  inattese  al
fabbricante, fornendogli poi un rapporto sulla visita. 
  6. L'organismo notificato comunica agli altri organismi  notificati
le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni di sistemi  di
qualita' rilasciate, rifiutate o ritirate.