ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' (Sistema completo di garanzia della qualita') 1. Il fabbricante applica il sistema qualita' aprovato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale dei prodotti in questione come e' specificato ai punti 3 e 4 ed e' sottoposto al controllo CE come e' specificato al punto 5. 2. La dichiarazione di conformita' e' la procedura mediante la quale il fabbricante che ottemperi agli obblighi di cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE conformemente all'articolo 12 e redige una dichiarazione scritta di conformita'. Tale dichiarazione comprende uno o piu' esemplari identificati del prodotto e viene conservata dal fabbricante. Il marchio CE e' accompagnato dal simbolo di identificazione dell'organismo notificato responsabile. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una richiesta di valutazione del suo sistema qualita' ad un organismo notificato. La richiesta comprende: - tutte le informazioni appropriate per la categoria di prodotti di cui si prevede la fabbricazione; - la documentazione del sistema qualita'; - l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' cosi' come e' stato approvato; - l'impegno a mantenere il sistema qualita' approvato in modo da assicurarne la continua idoneita' ed efficacia; - l'impegno del fabbricante di creare e tenere aggiornato un sistema di sorveglianza post-vendita. L'impegno comprede l'obbligo del fabbricante di informare tempestivamente, appena ne abbia avuto conoscenza, le autorita' competenti, in merito ai seguenti fatti: i) qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo nonche' qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che possano essere o essere state causa di decesso o peggioramento delle condizioni di salute di un paziente; ii) qualsiasi motivo di ordine tecnico o sanitario che abbia comportato il ritiro dal mercato di un dispositivo da parte del fabbricante. 3.2. L'applicazione del sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti alle disposizioni della direttiva applicabile in tutte le fasi dalla progettazione ai controlli finali. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adotatti dal fabbricante per il suo sistema qualita' devono figurare in una documentazione tenuta in modo sistematico ed ordinata sotto forma di politiche e procedure scritte. La documentazione del sistema qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme della politica e delle proce- dure di qualita' quali i programmi qualita', i piani qualita', i manuali qualita' e le registrazioni relative alla qualita'. Essa comprende in particolare una descrizione adeguata: a) degli obiettivi di qualita' del fabbricante; b) dell'organizzazione dell'impresa e in special modo: - delle strutture organizzative, delle responsabilita' dei quadri e della loro autorita' da un punto di vista organizzativo per quanto riguarda la qualita' della progettazione e della fabbricazione dei prodotti; - dei mezzi per controllare l'efficace funzionamento del sistema qualita' ed in particolare la capacita' di quest'ultimo di assicurare la qualita' desiderata della progettazione e dei prodotti, compreso il controllo dei prodotti non conformi; c) delle procedure per controllare e verificare la porogettazione dei prodotti ed in particolare: - delle specifiche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali che si applicano ai prodotti quando le norme di cui all'articolo 5 non sono interamente applicate; - delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e delle azioni sistematiche che saranno utilizzati nella progettazione dei prodotti; d) delle tecniche di controlo e di garanzia della qualita' a livelo della fabbricazione ed in particolare: - dei processi e delle procedure che saranno utilizzati soprattutto in materia di sterilizzazione, acquisti e documenti pertinenti; - delle procedure di identificazione del prodotto, definite e aggiornate sulla base di disegni, specifiche o altri documenti attinenti, durante tutte le fasi della fabbricazione; e) degli esami e prove appropriati che saranno effettuati prima, durante e dopo la produzione, della frequenza con cui avranno luogo e degli strumenti di prova impiegati. 3.3. Fatto salvo l'articolo 13 della direttiva, l'organismo notificato effettua una verifica del sistema qualita' per dtermianre se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso considera conformi a tali requisiti i sitemi qualita' che attuano le norme armonizzate corrispondenti. Nel gruppo incaricato della valutazione deve esserci almeno un membro che abbia gia' effettuato una valutazione nella tecnologia interessata. La procedura di valutazione comprende una visita nei locali del fabbricante. La decisione e' notificata al fabbricante dopo la visita finale. Essa contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione motivata. 3.4. Il fabbricante informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi progetto di adattamento del sistema qualita' stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e controlla se il sistema qualita' cosi' modificato risponde ai requisiti di cui al punto 3.2; esso notifica la dua decisione al fabbricante. La decisione contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione motivata. 4. Esame della progettazione del prodotto 4.1. Il fabbricante, oltre agli obblighi cui e' soggetto in virtu' del punto 3 del presente allegato, presenta una domanda di esame del fascicolo di progettazione del prodotto che sara' fabbricato e che rientra nella categoria di cui al punto 3.1. 4.2. Nella domanda vengono descritti la progettazione, la fabbricazione, le prestazioni del prodotto in questione nonche' gli elementi necessari per valutarne la conformita' ai requisiti della direttiva. Essa comprende in particolare: - le specifiche di progettazione, comprese le norme applicate; - la documentazione che dimostri come queste ultime fossero adeguate in particolare qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state pienamente applicate. Tale documentazione deve contenere i risultati delle opportune prove effettuate dal fabbricante o sotto la sua responsabilita'; - l'indicazione se il dispositivo incorpora o meno come parte integrante una sostanza di cui all'allegato 1, punto 10, la cui azione combinata con il dispositivo puo' determinare la biodisponibilita' dello stesso, nonche' i dati relativi alle prove effettuate al riguardo; - i dati clinici di cui all'allegato 7; - la bozza delle istruzioni per l'uso. 4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, qualora il prodotto sia conforme alle disposizioni aplicabili alla direttiva, rilascia al richiedente un certificato CE di esame della progettazione. L'organismo notificato puo' esigere che la domanda sia corredata da saggi e prove supplementari che consentano di valutarne la conformita' ai requisiti della direttiva. Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni della sua validita', i dati necessari per l'identificazione della progettazione approvata e, eventualmente, una descrizione della destinazione del prodotto. 4.4. Il richiedente informa di qualsiasi modifica apportata alla progettazione approvata l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di esame della progettazione. Qualora esse possa rimettere in discussione la conformita' ai requisiti essenziali della direttiva o alle condizioni prescritte per l'impiego del prodotto, tali modifiche devono ottenere un'approvazione complementare da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di esame della progettazione. Questa approvazione complementare e' rilasciata sotto forma di addendum al certificato CE di esame della progettazione. 5. Controllo. 5.1. Scopo del controllo e' garantire che il fabbricante assolva debitamente gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato ad effettuare tutte le ispezioni necessarie e gli fornisce ogni opportuna informazione, in particolare: - la documentazione del sistema qualita'; - i dati previsti nella parte del sistema qualita' relativa alla progettazione, come ad esempio i risultati delle analisi, dei calcoli, delle prove, ecc.; - i dati previsti nella parte del sistema qualita' relativa alla fabbricazione, quali i rapporti concernenti le ispezioni, le prove, i campionamenti e la qualificazione del personale interessato, ecc. 5.3. L'organismo notificato procede periodicamente alle opportune ispezioni e valutazioni allo scopo di accertarsi che il fabbricante applichi il sistema qualita' approvato; esso fornisce al fabbricante un rapporto di valutazione. 5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' fare visite inattese al fabbricante, fornendogli poi un rapporto sulla visita. 6. L'organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni di sistemi di qualita' rilasciate, rifiutate o ritirate.