ALLEGATO 4 VERIFICA CE 1. La verifica CE e' l'atto mediante il quale un organismo notificato constata e certifica che i prodotti sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. 2. Prima di procedere alla produzione il fabbricante deve predisporre una documentazione sui procedimenti di fabbricazione, in particolare per quanto riguarda la sterilizzazione, e su tutte le disposizioni prestabilite e sistematiche che saranno applicate per assicurare l'omogeneita' della produzione e la conformita' dei prodotti al tipo descritto nel certificato di esame CE nonche' ai requiiti della direttiva applicabili a tali prodotti. 3. Il fabbricante s'impegna a creare e tenere aggiornato un sistema di sorveglianza successivo alla vendita. L'impegno comprende l'obbligo del fabbricante di informare tempestivamente, appena ne abbia avuto conoscenza, le autorita' competenti, in merito ai seguenti fatti: i) qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo nonche' qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che possono essere o essere state causa di decesso o peggioramento delle condizioni di salute di un paziente; ii) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico che abbia comportato il ritiro dal mercato di un dispositivo da parte del fabbricante. 4. L'organismo notificato effettua la verifica CE mediante controllo e collaudo dei prodotti su base statistica come specificato al paragrafo 5. Il fabbricante deve autorizzare il suddetto organismo a valutare l'efficacia delle misure prese in applicazione del punto 2, eventualmente mediante ispezione. 5. Verifica statistica. 5.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati in lotti omogenei. 5.2. Da ciascun lotto si preleva a caso un campione. I prodotti che costituiscono un campione vengono esaminati individualmente e sono effettuate prove appropriate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o controlli equivalenti, per accertare la loro conformita' al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo onde stabilire se accettare o respingere il lotto in questione. 5.3. Il controllo statistico dei prodotti segue il criterio degli attributi, il che implica un piano di campionatura delle caratteristiche seguenti: - livello qualitativo corrispondente ad una probabilita' di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformita' compresa tra lo 0,29 e l'1%; - qualita' limite corrispondente ad una probabilita' di accettazione del 5%, con una percentuale di non conformita' compresa tra il 3 e il 7%. 5.4. Se un lotto e' accettato, l'organismo notificato rilascia un certificato scritto in conformita'. Tutti i prodotti del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione dei prodotti del campione di cui e' stata accettata la non conformita'. Se un lotto viene respinto, l'organismo notificato competente prede opportuni provvedimenti per impedire che venga immesso sul mercato. Se motivi pratici lo giustificano, il fabbricante puo' apporre durante il processo di fabbricazione e sotto la responsabilita' dell'organismo notificato il marchio CE, ai sensi dell'articolo 12, accompagnato dal codice di identificazione dell'organismo notificato responsabile della verifica statistica.