(Allegato 5)
                             ALLEGATO 5 
               DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO 
             (Garanzia della qualita' della produzione) 
  1. Il fabbricante applica il  sistema  qualita'  approvato  per  la
fabbricazione e l'ispezione finale dei  prodotti  in  questione  come
previsto al punto 3, ed e' sottoposto alla  sorveglianza  di  cui  al
punto 4. 
  2. Questa dichiarazione di conformita' e' l'elemento  di  procedura
mediante il quale il fabbricante, che ottempera agli obblighi di  cui
al punto 2, garantisce e dichiara che  i  prodotti  interessati  sono
conformi al tipo descritto nel certificato CE di  esame  del  tipo  e
rispondono alle pertinenti disposizioni della direttiva. 
Il fabbricante appone il marchio CE conformemente all'articolo  12  e
redige una dichiarazione scritta di conformita'. Questa dichiarazione
comprende uno o piu' esemplari  identificati  del  prodotto  e  viene
conservata dal fabbricante. Il marchio CE  e'  corredato  dal  codice
d'identificazione   dell'organismo   notificato   responsabile    del
controllo CE. 
  3. Sistema qualita'. 
  3.1. Il fabbricante presenta una domanda  di  valutazione  del  suo
sistema qualita' ad un organismo notificato. 
La richiesta comprende: 
- tutte le informazioni appropriate riguardanti i prodotti di cui  e'
prevista la fabbricazione; 
- la documentazione del sistema qualita'; 
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita'
cosi' come e' stato approvato; 
- l'impegno a mantenere il sistema qualita' approvato in modo tale da
garantire la continua idoneita' ed efficacia; 
- eventualmente la documentazione tecnica relativa al tipo  approvato
ed una copia del certificato CE di esame del tipo; 
- l'impegno del fabbricante di creare e tenere aggiornato un  sistema
di  sorveglianza  post-vendita.  L'impegno  comprende  l'obbligo  del
fabbricante di  informare  tempestivamente,  appena  ne  abbia  avuto
conoscenza, le autorita' competenti, in merito ai seguenti fatti: 
i) qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di
un dispositivo nonche' qualsiasi  inesattezza  nelle  istruzioni  per
l'uso  che  possano  essere  o  essere  state  causa  di  decesso   o
peggioramento delle condizioni di salute di un paziente; 
ii) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico che abbia  comportato
il ritiro dal mercato di un dispositivo da parte del fabbricante. 
  3.2.  L'applicazione  del  sistema  qualita'  deve   garantire   la
conformita' dei prodotti al tipo  descritto  nel  certificato  CE  di
esame del tipo. 
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante
per il suo sistema qualita' devono  figurare  in  una  documentazione
tenuta in modo sistematico ed ordinata sotto  forma  di  politiche  e
procedure  scritte.  La  documentazione  del  sistema  qualita'  deve
consentire un'interpretazione univoca della politica e  delle  proce-
dure di qualita' quali i programmi  qualita',  i  piani  qualita',  i
manuali qualita', e le registrazioni relative alla qualita'. 
Essa comprende in particolare una descrizione adeguata: 
 a) degli obiettivi di qualita' del fabbricante; 
 b) dell'organizzazione dell'impresa, ed in special modo: 
  - delle strutture organizzative, delle responsabilita' dei quadri e
della loro autorita' da un punto di vista organizzativo in materia di
fabbricazione dei prodotti; 
  - dei mezzi per controllare l'efficace  funzionamento  del  sistema
qualita'  ed  in  special  modo  la  capacita'  di  quest'ultimo   di
assicurare la qualita' desiderata dei prodotti, compreso la  gestione
dei prodotti non conformi; 
 c) delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita' sul  pi-
ano della fabbricazione ed in particolare: 
  - dei processi e delle procedure che saranno impiegati  soprattutto
in materia di sterilizzazione, acquisti e documenti pertinenti; 
  - delle  procedure  di  identificazione  del  prodotto  definite  e
aggiornate sulla base di disegni, specifiche o altri documenti utili,
durante tutte le fasi della fabbricazione; 
 d) degli esami e prove appropriati  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la produzione, della frequenza con cui avranno luogo e
degli strumenti di prova impiegati. 
  3.3. Senza  pregiudizio  dell'articolo  13  l'organismo  notificato
effettua un'ispezione del sistema qualita' per  determinare  se  esso
soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso considera  conformi  a
tali requisiti i sistemi qualita' che attuano  le  norme  armonizzate
corrispondenti. 
Nel gruppo incaricato della valutazione deve esserci almeno un membro
che  abbia  gia'   effettuato   la   valutazione   nella   tecnologia
interessata. La procedura di valutazione  comprende  una  visita  nei
locali del fabbricante. 
La  decisione,  che  e'  notificata  al   fabbricante   contiene   le
conclusioni del controllo e una valutazione motivata. 
  3.4. Il fabbricante informa di qualsiasi  progetto  di  adattamento
del sistema qualita'  l'organismo  notificato  che  ha  approvato  il
sistema stesso. 
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e controlla se il
sistema qualita' cosi' modificato risponde ai  requisiti  di  cui  al
punto 3.2.;  esso  notifica  la  sua  decisione  al  fabbricante.  La
decisione contiene le conclusioni del  controllo  e  una  valutazione
motivata. 
  4. Sorveglianza. 
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
assolva debitamente  gli  obblighi  derivanti  dal  sistema  qualita'
approvato. 
  4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato ad  effettuare
tutte  le  ispezioni  necessarie  e  gli  fornisce   ogni   opportuna
informazione, in particolare: 
  - la documentazione del sistema qualita'; 
  - i dati previsti nella parte del sistema  qualita'  relativa  alla
fabbricazione, come ad esempio i rapporti concernenti  le  ispezioni,
le prove, le verifiche e la qualificazione del personale interessato,
ecc. 
  4.3. L'organismo notificato procede periodicamente  alle  opportune
ispezioni e valutazioni allo scopo di accertarsi che  il  fabbricante
applichi il sistema qualita' approvato, esso fornisce al  fabbricante
un rapporto di valutazione. 
  4.4. Inoltre l'organismo notificato puo' fare  visite  inattese  al
fabbricante, fornendogli poi un rapporto sulla visita. 
  5. L'organismo notificato comunica agli altri organismi  notificati
le informazioni pertinenti riguardanti  le  approvazioni  rilasciate,
rifiutate o ritirate dei sistemi di qualita'.