ALLEGATO 6 DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI 1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' redige per i dispositivi su misura o per i dispositivi destinati a indagini cliniche la dichiarazione comprendente gli elementi specificati al punto 2. 2. La dichiarazione comprende le seguenti indicazioni: 2.1. Per i dispositivi su misura: - i dati che consentono di identificare il dispositivo in questione; - l'affermazione che il dispositivo e' destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, e il nome di quest'ultimo; - il nome del medico che ha redatto la prescrizione di cui trattasi e, se del caso, il nome della clinica interessata; - le caratteristiche specifiche del dispositivo afferenti alla suddetta prescrizione medica; - l'affermazione che il dispositivo in questione e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1 e, se del caso, l'indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati integralmente rispettati, con menzione, dei motivi. 2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche di cui all'allegato 7: - i dati che permettono di identificare il dispositivo in questione; - il programma delle indagini contenente in particolare l'obiettivo, la portata e il numero dei dispositivi in questione; - il nome del medico e quello dell'istituto incaricati delle indagini; - il luogo, la data d'inizio e la durata previsti per le indagini; - l'affermazione che il dispositivo di cui trattasi e' conforme ai requisiti essenziali, ad eccezione degli aspetti che costituiscono l'oggetto delle indagini e nei cui confronti si adottano tutte le precauzioni al fine di proteggere la salute e la sicurezza del paziente. 3. Il fabbricante si impegna a tenere a disposizione delle autorita' nazionali competenti: 3.1. Per quanto riguarda i dispositivi su misura, la documentazione che permette di comprendere la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, comprese le prestazioni previste, in modo da poterne valutare la conformita' ai requisiti della direttiva. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il procedimento di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti fabbricati alla documentazione di cui al primo comma. 3.2. Per quanto concerne i dispositivi destinati ad indagini cliniche, la documentazione deve contenere inoltre: - una descrizione generale del prodotto; - disegni di progettazione, metodi di fabbricazione, in particolare in materia di sterilizzazione, come pure schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; - descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi succitati, incluso il funzionamento dei prodotti; - un elenco delle norme di cui all'articolo 5 applicate integralmente o parzialmente, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva nel caso in cui le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate; - i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e dei collaudi tecnici effettuati, ecc. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il procedimento di fabbricazione assicura la conformita' dei prodotti fabbricati alla documentazione di cui al punto 3.1. ed al primo comma del presente punto. Il fabbricante puo' autorizzare la valutazione, eventualmente mediante audit, dell'efficacia di queste misure.