Allegato 7 VALUTAZIONE CLINICA 1. Disposizioni generali. 1.1. L'adeguatezza dei dati clinici presentati di cui all'allegato 2, punto 4.2 e all'allegato 3, punto 3, e' basata, tenuto conto eventualmente delle norme armonizzate pertinenti, su: 1.1.1. una raccolta della letteratura scientifica pertinente attualmente disponibile sulla prevista utilizzazione del dispositivo e sulle tecniche di funzionamento, nonche', eventualmente, una relazione scritta contenente una valutazione critica di tale raccolta, oppure 1.1.2. i risultati di tutte le indagini cliniche effettuate, comprese quelle effettuate conformemente al punto 2. 1.2. Tutti i dati devono rimanere riservati, a meno che la loro divulgazione non sia ritenuta indispensabile. 2. Indagini cliniche 2.1. Obiettivi Gli obiettivi delle indagini cliniche sono: - verificare che nelle normali condizioni di utilizzazione, le prestazioni del dispositivo siano conformi a quelle di cui all'allegato 1, punto 2, e - determinare gli eventuali effetti secondari indesiderati nelle normali condizioni di utilizzazione, e valutare se essi comportano rischi accettabili rispetto alle prestazioni attese dal dispositivo. 2.2. Considerazioni etiche L'indagine clinica deve essere effettuata conformemente alla dichiarazione di Helsinki approvata dalla 18a conferenza medica mondiale svoltasi ad Helsinki, Finlandia, nel 1964, emendata dalla 29a conferenza medica mondiale svoltasi a Tokyo, Giappone, nel 1975, e dalla 35a conferenza medica mondiale svoltasi a Venezia, Italia, nel 1983. E' imperativo che tutte le considerazioni relative alla tutela dell'uomo tengano conto dello spirito della dichiarazione di Helsinki. Quanto sopra comprende ogni fase dell'indagine clinica, dalla prima riflessione sulla necessita' e la giustificazione dello studio fino alla pubblicazione dei risultati. 2.3. Metodi 2.3.1. Le indagini cliniche vanno eseguite secondo un adeguato programma d'indagine conforme allo stato della scienza e della tecnica, definito in modo da confermare o respingere le affermazioni del fabbricante a proposito del dispositivo; tali indagini comportano un numero di osservazioni sufficienti per garantire la validita' scientifica delle conclusioni. 2.3.2. Le procedure utilizzate per svolgere le indagini devono essere congrue con il dispositivo in esame. 2.3.3. Le indagini cliniche devono essere effettuate in circostanze equivalenti a quelle che si presenterebbero in condizioni normali di uso del dispositivo. 2.3.4. Vanno esaminate tutte le caratteristiche pertinenti, comprese quelle attinenti alla sicurezza, alle prestazioni del dispositivo e agli effetti sul paziente. 2.3.5. Tutti gli eventi sfavorevoli devono essere registrati integralmente. 2.3.6. Le indagini vanno eseguite sotto la responsabilita' di un medico responsabile, specialista della patologia corrispondente, in un ambiente adeguato. Il medico responsabile avra' accesso ai dati tecnici relativi al dispositivo. 2.3.7. La relazione scritta, firmata dal medico responsabile, comprende una valutazione critica di tutti i dati ottenuti nel corso delle indagini cliniche.