ALLEGATO 8 CRITERI MINIMI CHE DEVONO INTERVENIRE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di valutazione e di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore dei dispositivi che essi controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente, ne' come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali dispositivi. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo. 2. L'organismo e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di valutazione e di verifica con il massimo di integrita' professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve poter assicurare l'insieme dei compiti che gli sono stati assegnati in uno degli allegati da 2 a 5 e per i quali e' stato designato, sia che questi compiti siano svolti dal medesimo o sotto la sua responsabilita'. Esso deve segnatamente disporre del personale, e possedere i mezzi necessari, per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle valutazioni e delle verifiche; esso deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: - una buona formazione professionale per quanto riguarda il complesso di operazioni di valutazione e verifica per le quali l'organismo notificato e' designato; - una adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali controlli; - la capacita' necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti ne' dei risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile" a meno che detta responsabilita' non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo e' legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attivita') nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.