(Allegato 8)
                             ALLEGATO 8 
  CRITERI MINIMI CHE DEVONO INTERVENIRE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE 
                    DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE 
  1. L'organismo, il suo  direttore  e  il  personale  incaricato  di
eseguire le operazioni di  valutazione  e  di  verifica  non  possono
essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,  ne'
l'installatore  dei  dispositivi  che  essi   controllano,   ne'   il
mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne'
direttamente, ne' come mandatari  nella  progettazione,  costruzione,
commercializzazione o manutenzione  di  tali  dispositivi.  Cio'  non
esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni  tecniche  tra
il fabbricante e l'organismo. 
  2. L'organismo e il  personale  incaricato  del  controllo  debbono
eseguire le operazioni di valutazione e di verifica con il massimo di
integrita' professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere
liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto  di  ordine
finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei
controlli, in particolare da pressioni che provengano  da  persone  o
gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 
  3. L'organismo deve poter assicurare l'insieme dei compiti che  gli
sono stati assegnati in uno degli allegati da 2 a 5 e per i quali  e'
stato designato, sia che questi compiti siano svolti dal  medesimo  o
sotto la sua responsabilita'. Esso  deve  segnatamente  disporre  del
personale, e possedere  i  mezzi  necessari,  per  eseguire  in  modo
adeguato  le  operazioni  tecniche  e  amministrative  connesse   con
l'esecuzione delle valutazioni e delle verifiche; esso  deve  inoltre
avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste. 
  4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: 
- una buona formazione professionale per quanto riguarda il complesso
di operazioni di valutazione e  verifica  per  le  quali  l'organismo
notificato e' designato; 
- una adeguata conoscenza  delle  norme  relative  ai  controlli  che
effettua,  nonche'  una  sufficiente  esperienza  pratica   di   tali
controlli; 
- la capacita' necessaria a compilare gli attestati, i verbali  e  le
relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 
  5. Deve essere garantita l'indipendenza  del  personale  incaricato
del controllo. La retribuzione di  ciascun  agente  non  deve  essere
fissata in  funzione  del  numero  dei  controlli  eseguiti  ne'  dei
risultati di tali controlli. 
  6. L'organismo deve sottoscrivere  un  contratto  di  assicurazione
"responsabilita' civile" a meno che  detta  responsabilita'  non  sia
coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che  i  controlli
non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 
  7. Il personale dell'organismo e' legato dal segreto  professionale
per tutto quanto viene a sapere  nell'esercizio  delle  sue  funzioni
(tranne che nei confronti delle autorita'  amministrative  competenti
dello Stato in cui esso esercita la  propria  attivita')  nell'ambito
della presente direttiva  o  di  qualsiasi  disposizione  di  diritto
interno concernente la sua applicazione.