Art. 131 (Art. 39 Cod. Str.) 
             (Segnali di localita' e di localizzazione) 
  1.  I  segnali  che  localizzano  il  territorio  ai   fini   della
circolazione stradale sono del tipo: 
   a) segnali di localita' e fine localita'; 
   b) localizzazione di punti di pubblico interesse. 
  2. I segnali di localita' si suddividono in: 
   a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato  e
devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere; 
    b) facoltativi, che possono essere  disposti  all'inizio  e  alla
fine del territorio regionale o provinciale. 
  3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al tipo a) del  comma
1 ha di massima le seguenti dimensioni: 
   a) per la installazione laterale: altezza 70/120  cm  e  lunghezza
variabile in rapporto al nome della localita'; 
   b) per le installazioni al di  sopra  della  carreggiata:  altezza
90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome  della  localita'
con un massimo di 350 cm. 
  4. Il segnale di INIZIO CENTRO  ABITATO  (fig.  II.273)  ha  valore
anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocita' e  il
divieto dei segnali acustici, di cui  rispettivamente  agli  articoli
142, comma 1, e 156, comma 3, del codice. Pertanto non e'  necessario
aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITA' e  di
DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE. 
  5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di localita' devono  essere
riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando  la  localita'  ha
nome composto, l'iscrizione  puo'  essere  riportata  su  due  righe.
Questi segnali devono  essere  posti  all'inizio  dell'abitato  lungo
tutte le strade dirette alla localita' segnalata. Qualora  si  tratti
di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo puo' figurare,  tra
parentesi ed in  carattere  ridotto,  al  di  sotto  del  nome  della
localita' segnalata. 
  6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) e' costituito dalla
combinazione di un segnale  di  localita'  sbarrato  obliquamente  in
rosso e da un segnale di  conferma  recante  i  nomi  di  due  o  tre
localita'  successive,  integrati  dalle   rispettive   distanze   in
chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti: 
   a) dimensioni suggerite 120 x 160 cm; 
   b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e  iscrizioni
nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso  a  sinistra);
nella parte inferiore, con fondo  blu  e  iscrizioni  in  bianco,  le
distanze espresse in chilometri delle localita' seguenti; 
   c) prima riga in alto il prossimo centro abitato; 
   d) nella riga o righe sottostanti il centro  abitato  o  i  centri
abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia. 
  7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e  INIZIO  E  FINE
PROVINCIA (fig.II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo
di strada sulla quale sono  installati,  con  cornici  ed  iscrizioni
bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra  e'  posto
superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto
inferiormente, e' barrato con una  fascia  obliqua  rossa,  come  nel
segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite  del  segnale
sono di 90 x 200 cm. 
  8. Non e' consentito  aggiungere  al  nome  della  localita'  altre
iscrizioni, ne' porre sotto il segnale altre  scritte  sia  pure  con
pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono  essere  riportati
nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o
concessionario della strada deve  imporre  il  ripristino  a  chi  e'
tenuto e,  in  caso  di  inadempienza  entro  sessanta  giorni,  puo'
provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative  spese.  All'uopo
comunichera', con raccomandata con ricevuta di ritorno,  al  soggetto
tenuto, la nota delle spese,  con  diffida  a  versarle  entro  venti
giorni  dal  ricevimento  della  nota.  Se  nel  termine  fissato  il
versamento non e'  effettuato,  l'ente  proprietario  si  rivolge  al
Prefetto che, entro trenta  giorni  emette  ordinanza  ingiuntiva  di
pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 
  9. I segnali di  localizzazione  dei  luoghi  o  zone  di  pubblico
interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in
corrispondenza dei posti  di  pronto  soccorso,  stazioni,  posti  di
polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, vigili urbani. 
  10. I segnali di cui  al  comma  9  sono  posti  perpendicolarmente
all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono  costituiti
dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso.  I
simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231.  Le  dimensioni
sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti
utili (tab. II.8). Il colore del  fondo  e'  bianco,  con  cornice  e
freccia nera (figure da II.277 a II.284).